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Deducibilità  interessi passivi 2011, modifiche sul Rol

A partire dal periodo di imposta 2010 la Finanziaria 2008 ha introdotto un cambiamento delle regole sulla deducibilità  degli interessi passivi per i soggetti Ires.

La disciplina èprevista dall’articolo 96 del Tuir, in base al quale per ciascun periodo di imposta gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati.


In caso di eccedenza la deducibilità  èpossibile solo nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (Rol), intendendosi per tale la differenza tra il valore e i costi della produzione (lettere a) e b) dell’articolo 2425 del codice civile), senza considerare le voci relative all’ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

La norma in questione, in particolare, prevede che a partire dal terzo anno di imposta successivo al 2007 èpossibile utilizzare la quota del Rol non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza per incrementare il risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta, grazie al cosiddetto meccanismo del riporto. La norma , dunque, introduce una importantissima novità , in quanto negli anni passati le eventuali eccedenze andavano completamente perse.

E’ inoltre previsto che il riporto del Rol eccedente possa avvenire senza alcuna limitazione temporale, consentendo che nel corso degli anni avvenga un accumulo in capo allo stesso soggetto e che puಠessere utilizzato negli anni successivi fino a completo assorbimento.