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Illegittimità  assegnazione mansioni inferiori

In forza di quanto stabilito dall’art. 2103 del codice civile, il lavoratore non puಠessere adibito a mansioni di livello inferiore rispetto a quelle per le quali èstato assunto.

La norma, infatti, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali èstato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione“.


Nel caso in cui il datore di lavoro assegni al lavoratore mansioni di livello inferiore agisce in violazione di questa norma, per cui il lavoratore non solo puಠrifiutarsi di compiere la prestazione di livello inferiore senza dar luogo al cosiddetto “sciopero delle mansioni” ma, nel caso in cui le svolga, èanche legittimato a richiedere un risarcimento dei danni al suo datore di lavoro. In questo caso, inoltre, èconfigurabile l’ipotesi di recesso per giusta causa.

Lo stesso articolo 2103 del codice civile, inoltre, stabilisce che in caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto ad ottenere un trattamento economico superiore, corrispondente a quello previsto per l’attività  svolta, e che l’assegnazione diviene definitiva qualora questa non sia avvenuta per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Tuttavia, in caso di accordi sindacali siglati al fine di evitare il licenziamento dei dipendenti o come alternativa alla cassa integrazione guadagni, èprevista la possibilità  di deroga al principio di illegittimità  all’assegnazione di mansioni inferiori.