Il lavoro a domicilio èdisciplinato dalla legge n.877 del 18 dicembre 1973, al cui articolo 1 viene indicato che il connotato essenziale di questo tipo di lavoro èche l’attività lavorativa venga svolta dal lavoratore presso la sua abitazione o in altro locale di cui abbia la disponibilità e non di pertinenza del datore di lavoro.
Il lavoratore a domicilio deve prestare l’attività lavorativa con diligenza, deve mantenere il segreto professionale e attenersi alle istruzioni ricevute dall’imprenditore.
Anche a questa tipologia di lavoratori èriconosciuta l’indennità di disoccupazione per la fine del rapporto di lavoro oppure per la sospensione dell’attività aziendale per ragioni imprevedibili. Per la malattia e per la maternità si applica la normativa vigente, mentre le ferie e le festività non sono applicabili, ma alla retribuzione vanno sommate apposite percentuali stabilite dai CCNL a titolo di ferie e festività .
La stessa legge, inoltre, all’art.2 indica determinati casi in cui non èpossibile svolgere lavoro a domicilio: lavori che comportano l’utilizzo di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari; nel caso in cui l’azienda datrice di lavoro sia interessata a programmi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per un periodo di un anno dall’adozione dell’ultimo provvedimento; nel caso in cui l’azienda, dopo aver ceduto a terzi macchinari ed attrezzature, continua la medesima lavorazione affidandola a lavoratori a domicilio.