Con il passare degli anni, la normativa sui tempi in cui esercitare l’attività lavorativa si èmodificata pi๠volte, e l’attuale formulazione ècontenuta nel decreto legislativo 66/2003, che ha recepito in materia alcune indicazioni provenienti dall’Unione Europea.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 36 della Costituzione incarica il legislatore di fissare l’orario massimo dell’attività lavorativa;
sempre la Carta fondamentale della Repubblica ha anche imposto il riposo settimanale e le ferie in qualità di diritti irrinunciabili del lavoratore.
Va notato che le norme sul tempo di lavoro sono inderogabili in senso peggiorativo per il lavoratore, ma sono derogabili nel senso opposto: ciಠsignifica che i contratti collettivi confederali o settoriali possono offrire vantaggi in pi๠al dipendente di quanto prevede la legge e possono a loro volta essere migliorati dai contratti stabiliti a livello aziendale. I contratti individuali fra datore e lavoratore, infine, possono essere pi๠vantaggiosi rispetto a tutti gli altri livelli.
Chiaramente il discorso riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti: sia gli autonomi che i collaboratori coordinati e continuativi non hanno vincoli di orario di nessun genere.
Il D.Lgs. 66, per prima cosa, offre una definizione univoca di “orario di lavoroâ€: si tratta del periodo nel quale “il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioniâ€.
La norma, cosଠcome formulata, sgombra il campo a dubbi e dunque esclude ogni attività preparatoria o successiva, come gli spostamenti del lavoratore da e verso il proprio domicilio.