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Impossibile svalutare i beni rilevanti per il redditometro

Sul fronte del cosiddetto “redditometro“, ossia la strumento che consente di verificare la congruità  tra reddito dichiarato e spese sostenute dal contribuente, la Corte di Cassazione con la sentenza n.2726 del 4 febbraio 2011 ha stabilito che il giudice una volta determinato il valore presuntivo di un dato bene non ha alcuna possibilità  di svalutarlo, l’unica cosa che puಠfare ètenere in considerazione le giustificazioni presentate dal contribuente.


Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha giudicato infondate le conclusioni delle commissioni tributarie regionali e provinciali, che ritenevano nullo un accertamento in forza del fatto che il maggior reddito era rappresentato da due auto d’epoca e da un immobile su cui gravava un mutuo.

La Cassazione, invece, ha stabilito che una volta accertata l’esistenza degli elementi presuntivi di capacità  contributiva non èpossibile nèsindacarne nèsvalutarne il valore, ma bisogna solo verificare l’onere probatorio che grava sul contribuente. In altre parole i beni citati non possono essere non considerati, tuttavia al contribuente èconcessa la facoltà  di provare la possibilità  di acquistare o di possedere quei determinati beni.

Si tratta quindi di una presunzione legale relativa, tuttavia in molti contestano il fatto che gli indici su cui questa si basa sono assolutamente approssimativi e che quindi non viene ben valutata la differenza che un determinato bene puಠavere a seconda dei casi, si pensi ad esempio al diverso valore di un immobile a seconda della sua collocazione geografica.