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Esenzione bollo procure speciali

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 9 febbraio ha stabilito che sono esenti da bollo le procure speciali e le relative autentiche di firma con cui un contribuente incarica un professionista a rappresentarlo dinanzi all’Amministrazione finanziaria nell’ambito dei procedimenti inerenti alla fase dichiarativa e istruttoria del tributo, alla fase dell’accertamento, della riscossione o del rimborso dell’obbligazione tributaria, nonchèin tutti i procedimenti che seguono l’applicazione di leggi tributarie.


Il negozio di procura, mediante il quale un soggetto conferisce ad un terzo il potere di compiere atti giuridici in suo nome o nel suo interesse, èsoggetto a imposta di bollo nella misura di 14,62 euro, cosଠcome pure èsoggetta a imposta di bollo l’autentica di firma posta in calce al documento, anche in questo caso nella misura di 14,62 euro per foglio.


Con la citata risoluzione, tuttavia, viene riconosciuto un trattamento di favore alle procure speciali di rappresentanza e assistenza dei contribuenti e di rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione in considerazione della funzione che esse assolvono. Secondo quanto stabilito dal Dpr 642/1972, infatti, sono esenti dall’imposta di bollo gli “atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie“.

Una disposizione questa la cui ampiezza letterale permette di ricomprendere non solo gli atti e ai documenti prodotti nei procedimenti che attengono alla fase dell’accertamento e riscossione espressamente citati dalla norma, ma anche i documenti prodotti nella fase dichiarativa e istruttoria o nell’ambito di procedure di rimborso.

Analogo discorso vale per la firma apposta in calce alla procura, in quanto l’atto èvalidamente presentato presso gli uffici finanziari solo se la firma èautenticata.