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Permessi studio lavoratori a tempo determinato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3871 del 17 febbraio 2011 ha stabilito che il diritto ad avere permessi retribuiti per motivi di studio spetta non solo al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ma anche al lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato.

Con questa sentenza, in particolare, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia avverso una sentenza che riconosceva la fruibilità  di permessi studio a favore di un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.


Secondo i giudici di merito, infatti, la norma che riconosce i permessi studio a favore dei lavoratori a tempo indeterminato non puಠessere interpretata in maniera tale da escludere i lavoratori assunti a tempo determinato, altrimenti si darebbe vita ad una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva CE n. 70 del 1999 e dall’art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 200.

La Corte di Cassazione, dunque, ha confermato tale sentenza spiegando che l’esclusione del beneficio non puಠtrovare giustificazione nel termine di durata contrattuale, in vista dell’assenza di uno specifico interesse del datore di lavoro alla elevazione culturale dei suoi dipendenti, poichè la fruizione dei permessi studio prescinde dalla sussistenza di un tale interesse del datore di lavoro ma èal contrario riconducibile a diritti fondamentali della persona previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione dei diritti dell’uomo e tutelati dalla legge in relazione a quelli che sono i diritti dei lavoratori studenti.