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Rifiuto lavoro straordinario per giustificato motivo

Il datore di lavoro, entro un determinato limite di ore previsto dalla contrattazione collettiva, ha diritto a pretendere dal dipendente la prestazione lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro, ossia il cosiddetto lavoro straordinario.

Se il lavoratore rifiuta di prestare lavoro straordinario senza che sussista un giustificato motivo commette un inadempimento a fronte del quale il datore di lavoro puಠavviare un procedimento disciplinare con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge o dal contratto collettivo.


In caso di rifiuto grava sul lavoratore l’onere di provare la legittimità  del suo inadempimento a fronte delle sussistenza di un giustificato motivo che ha provocato l’inaccettabilità  della richiesta del datore di lavoro. In altre parole si tratta dell’applicazione della regola generale, valida anche per la prestazione di lavoro ordinario, secondo cui il lavoratore puಠrifiutarsi di compiere la prestazione lavorativa nel caso in cui questa sia in contrasto con i suoi interessi o doveri primari.

Un esempio puಠessere quello del caso in cui la prestazione lavorativa vada ad incidere irrimediabilmente con inderogabili esigenze di cura o di salute del lavoratore o di un suo familiare. Si tratta, tuttavia, di questioni che andranno valutate caso per caso tenendo in considerazione gli interessi contrapposti delle due parti in causa.

A riguardo occorre inoltre tener presente che il potere del datore di lavoro di richiedere lavoro straordinario èun potere discrezionale che pertanto deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede, in caso contrario il lavoratore non puಠessere sanzionato disciplinarmente.