Home » Bilancio in forma abbreviata

Bilancio in forma abbreviata

impresa

Gli amministratori delle società  di capitali sono tenuti a redigere annualmente il bilancio d’esercizio, che l’assemblea dei soci dovrà  approvare entro il quarto mese successivo alla chiusura dello stesso: poichè solitamente l’esercizio coincide con l’anno solare, la scadenza ordinaria èdunque il 30 aprile.

In alcuni frangenti, peraltro, èpossibile rinviare tale scadenza di sessanta giorni.

Che l’approvazione avvenga ad aprile o a giugno, comunque, il bilancio puಠessere redatto anche in forma abbreviata, purchè siano rispettati alcuni requisiti.


In pratica, le società  di minori dimensioni possono evitare di fare riferimento a tutte le complesse norme di cui all’articolo 2423 e seguenti del Codice Civile e compilare il documento contabile per eccellenza in una forma molto pi๠sintetica.

La disciplina del bilancio abbreviato ècontenuta nell’articolo 2435-bis cod.civ., di derivazione comunitaria e sottoposto negli anni a diverse revisioni.


Senza scendere in dettagli tecnici, èsufficiente ricordare che nel bilancio abbreviato èpossibile accorpare molte voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico: per fare un esempio, ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni possono essere indicati con un unico dato congiunto anzichè ripartirli in diverse categorie.

Ma le semplificazioni maggiori si hanno nella Nota Integrativa, nella quale èpossibile fare a meno di riportare numerosissime notizie altrimenti indispensabili. Se la Nota poi dovesse contenere alcuni dati sulle azioni proprie e del gruppo acquistate, vendute e possedute, si puಠomettere la Relazione sulla Gestione.

Secondo l’attuale formulazione dell’art. 2435-bis, per redigere il bilancio abbreviato, occorre che per il primo esercizio o, successivamente, per due anni di seguito si siano rispettati almeno due dei seguenti tre parametri: attivo patrimoniale non superiore a € 4.400.000;

valore della produzione non superiore a € 8.800.000; dipendenti mediamente impiegati nell’anno non superiori a 50 unità .
Sono perಠescluse le società  quotate in Borsa.