A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una società che aveva licenziato un suo dipendente perchèquesti aveva svolto attività lavorativa per quattro giorni alle dipendenze di un’altra società durante il periodo di congedo familiare.
In questo caso, infatti, secondo la Corte il licenziamento non èproporzionale alla violazione commessa da lavoratore perchà¨, fermo restando il divieto di svolgere attività lavorativa durante il periodo di congedo familiare, non si puಠnon considerare le caratteristiche proprie del caso in esame e le circostanze attenuanti a favore del lavoratore.
Secondo la Corte, infatti, occorre considerare l’elemento psicologico, in quanto il lavoratore èstato spinto dalla necessità di percepire una retribuzione, visto che nell’aspettativa parentale èsclusa; la sporadicità dell’attività lavorativa, poichè si tratta di soli quattro giorni su un congedo di be due mesi; e la non violazione dell’obbligo di fedeltà , poichè l’attività svolta non prevedeva l’utilizzo del bagaglio professionale acquisito con il datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, dunque, nel valutare globalmente il comportamento del lavoratore lo ha definito incapace di ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e/o di causare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.