La Corte, infatti, ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, nella parte in cui non consente alla madre di usufruire del congedo obbligatorio che le spetta a partire dal momento in cui il neonato viene dimesso dall’ospedale.
Nella sentenza in esame, in particolare, la Corte ha ribadito la finalità del congedo di maternità obbligatorio, affermando che si tratta di un diritto riconosciuto alla lavoratrice non solo al fine di farle recuperare le forze necessarie per tornare a svolgere la sua attività lavorativa ma anche per proteggere il rapporto che si instaura tra madre e neonato subito dopo la nascita, intendendosi per tale non solo il rapporto derivante da specifiche esigenze biologiche ma anche quello derivante da specifiche esigenze di carattere relazionale e affettivo.
In caso di parto prematuro e di successivo ricovero del neonato, dunque, il periodo di astensione obbligatoria continua a decorrere, senza che la madre possa instaurare alcun rapporto affettivo e relazionale con il neonato. Per questo motivo la Corte Costituzionale ha dichiarato che la decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto decorre a partire dal momento in cui il neonato viene dimesso dalla struttura ospedaliera e quindi a partire dal momento in cui il bambino entra per la prima volta nella casa familiare.