Con la prima sentenza (sentenza n. 15065 del 13 aprile 2011), in particolare, la Suprema Corte ha esteso la responsabilità in caso di reato per bancarotta anche ai semplici amministratori di fatto, ossia a coloro che esercitano il loro potere in maniera occulta essendosi serviti di un prestanome.
Nella sentenza in esame, infatti, la Corte ha sottolineato che il Codice Civile non esclude la possibilità che l’esercizio dei poteri o delle funzioni di amministratore di fatto si verifichi contemporaneamente all’esplicazione dell’attività stessa da parte di altri soggetti di diritto.
La seconda sentenza (sentenza n.15061 del 13 aprile 2010), invece, accelera i tempi per il procedimento penale a carico degli amministratori delle società fallite, stabilendo che l’azione penale per bancarotta puಠessere esercitata anche prima che venga pronunciata la sentenza definitiva di fallimento.
La terza sentenza (sentenza n.15062 del 13 aprile 2010), infine, stabilisce la possibilità di convivenza di due diverse condanne, quella per falso in bilancio e quella per bancarotta documentale. Secondo la Corte, infatti, la condanna per falso in bilancio assorbe quella per bancarotta in propria ma non anche quella per bancarotta documentale.