Il contratto di rete, ricordiamo, èun accordo tramite il quale pi๠imprese si impegnano a collaborare l’una con l’altra sulla base di un programma comune di rete, scambiandosi informazioni, collaborazioni e prestazioni al fine di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità di innovazione e la propria competitività sul mercato.
Al fine della validità del contratto di rete non ènecessario che venga istituito un fondo patrimoniale comune e che venga nominato un organo comune, tuttavia si tratta di due presupposti assolutamente necessari per poter accedere all’agevolazione fiscale. Tale agevolazione ha come scopo quello di favorire la collaborazione tra imprese per lo sviluppo dell’economia, pertanto sono soggetti ad agevolazione gli investimenti che vengono effettuati per perseguire l’obiettivo comune oggetto del contratto di rete.
L’agenzia delle Entrate, in particolare, ha stabilito che per poter usufruire di tale agevolazione le imprese aderenti ad un contratto di rete fino al periodo di imposta in corso 31 dicembre 2012 devono anzitutto aver ottenuto l’asseverazione ad attivare tale progetto da parte degli organismi abilitati e poi accantonare ad apposita riserva una parte degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune. A riguardo la circolare ha precisato che la realizzazione degli investimenti puಠavvenire anche dopo la fruizione dell’agevolazione, purchè entro l’esercizio successivo a quello in cui èstata deliberata la destinazione dell’utile.
Nello stesso giorno, inoltre, l’Agenzia delle Entrate oltre ad aver emanato la già citata circolare che stabilisce le modalità e i requisiti per la fruizione dell’agevolazione, ha anche emanato tre distinti provvedimenti. Il primo, in particolare, ha approvato il modello Reti con cui comunicare i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali (prot. n. 2011/31139), il secondo ha stabilito le modalità di comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione del programma di rete (prot. n. 2011/34839) e il terzo stabilisce i termini, le modalità e il contenuto della trasmissione dei dati (prot. n. 2011/54949).