Innanzitutto, èrichiesto che questa facoltà sia stata già prevista e autorizzata dai soci in occasione della stesura dello statuto: in mancanza di un’esplicita previsione statutaria, infatti, il rinvio non èpossibile.
In secondo luogo, il consiglio di amministrazione puಠricorrere al rinvio non ogni volta che lo desideri, ma solo in presenza di specifiche ed effettive motivazioni di ordine organizzativo.
Per l’esattezza, la legge parla di “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società â€: e, in caso di rinvio, di queste esigenze gli amministratori devono dare conto all’interno della relazione sulla gestione che devono allegare al bilancio ai sensi dell’art. 2428 del codice civile.
La mancanza o la scarsa rilevanza di tali ragioni rendono inammissibile il rinvio, e gli amministratori che dovessero ugualmente agire in tal senso si renderebbero colpevoli di una violazione dei loro doveri di responsabilità professionale.
Il collegio sindacale, da questo punto di vista, ha il dovere di intervenire richiamando gli amministratori al loro dovere o, nei casi pi๠gravi, segnalando la violazione al tribunale.
C’ perಠun’eccezione: le società tenute alla redazione del bilancio consolidato (quelle, in sintesi, che possiedono partecipazioni di controllo o collegamento verso altre società ) possono rinviare la data di approvazione del bilancio senza che siano richiesti particolari motivi.
Il rinvio, perà², èin tutti i casi escluso per le società quotate in Borsa o in altri mercati regolamentati, ai sensi di una nuova norma emanata nel 2008.