La normativa contenuta nella legge n.148 del 2002, in particolare, prevede che l’equipollenza puಠessere riconosciuta per i seguenti titoli di studio: attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria (in questo caso l’interessato deve aver frequentato almeno cinque anni di scuola elementare), licenza secondaria di primo grado (in questo caso il soggetto richiedente deve aver frequentato complessivamente almeno otto anni di scuola), qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per poter ottenere il riconoscimento del titolo di studio ènecessario presentare apposita domanda all’Ufficio Scolastico Provinciale, a cui deve essere allegato il titolo di studio conseguito all’estero corredato da: la traduzione in lingua italiana del testo riportato sul titolo di studio certificata dall’Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato; la legalizzazione da parte dell’Autorità diplomatico-consolare italiana della firma dell’Autorità che ha emesso l’atto; la dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare italiana in cui viene indicata la natura giuridica della scuola, il grado degli studi a cui si riferisce il titolo nel Paese in cui èstato conseguito e il valore che assume il titolo di studio stesso ai fini del proseguimento della carriera scolastica o dell’esercizio di una professione.
Alla domanda, oltre alla documentazione sopra citata, deve essere allegato anche: il certificato di cittadinanza europea; il curriculum degli studi del soggetto che inoltra la richiesta; la documentazione ritenuta idonea a provare le informazioni riportate nel curriculum; eventuale documentazione ritenuta idonea a provare la conoscenza della lingua italiana; documentazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana e in cui viene indicato il criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza; elenco in duplice copia della documentazione presentata.