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Agevolazioni fiscali cooperative

Il fisco riconosce talune agevolazioni fiscali alle cooperative a mutualità  prevalente, ossia a quelle cooperative il cui statuto prevede il divieto di distribuzione di dividendi per un ammontare complessivo superiore all’interesse legale riferito al capitale effettivamente versato; il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci; la devoluzione in caso di scioglimento della società  del patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità .

Le cooperative sociali e i loro consorzi, in particolare, beneficiano per le somme di denaro destinate a riserve indivisibili dell’esenzione piena dalle imposte sul reddito prevista dall’articolo 12 della legge 904/1977, nonchèdelle esenzioni previste dal titolo III del Dpr 601/1973 (articolo 10 e seguenti).


L’art. 11 del Dpr 601/1973, inoltre, prevede per le cooperative di produzione e lavoro e per i loro consorzi: l’esenzione da Ires dei redditi conseguiti nel caso in cui le retribuzioni corrisposte ai soci che prestano la loro opera in maniera continuativa non risulta inferiore al 50% dell’ammontare complessivo degli altri costi, da cui devono perಠessere esclusi quelli relativi alle materie prime e sussidiarie; l’esenzione del 50% dell’Ires nel caso in cui l’ammontare delle retribuzioni èinferiore al 50% dell’ammontare complessivo degli altri costi ma non al 25%, sempre escludendo i costi relativi alle materie prime e sussidiarie; la deducibilità  dal reddito delle integrazioni di carattere retributivo corrisposte ai lavoratori fino ad un incremento massimo del 20%. La stessa norma, inoltre, precisa che l’esenzione non si applica alla parte di utili netti annuali che devono essere assoggettati a tassazione e che la disposizione si applica solo al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità  dell’Irap.

La legge 99/2009, inoltre, estende alle cooperative a mutualità  prevalente le agevolazioni tributarie previste dall’articolo 223-duodecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.