La legge precisa che il ramo d’azienda deve essere già esistente, in altre parole non deve essere creato appositamente per la cessione, che deve conservare la propria identità dopo il trasferimento e che in tal caso deve essere seguita una determinata procedura sindacale.
La fattispecie relativa alla cessione del ramo d’azienda ètutelata anche dal primo comma dell’art.30 della legge n.183 del 4 novembre 2010, che disciplina le clausole generali e la certificazione dei contratti di lavoro. “In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non puಠessere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente“.
Tale norma, in particolare, ha come scopo principale quello di limitare il contenzioso, alla luce delle problematiche e dei dubbi che sussistono in caso di cessione di un ramo d’azienda e del divieto di licenziamento. Basti pensare al caso di un imprenditore con pi๠di 15 dipendenti che procede alla cessione di un ramo d’azienda con meno di 15 dipendenti, che potrebbero quindi successivamente essere licenziati senza giusta causa o giustificato motivo e ottenendo solo un risarcimento, in quanto non godono della copertura dell’art.18.