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Clausola compromissoria

La clausola compromissoria èprevista dagli ultimi due commi dell’art. 31 della legge n.183 del 4 novembre 2010 (riforma Sacconi) e consiste in una clausola che il datore di lavoro e il lavoratore possono inserire di comune accordo nel contratto di lavoro e mediante la quale decidono che in caso di controversie si ricorrerà  all’arbitrato, rinunciando cosଠalla possibilità  di rivolgersi al giudice.

Sono previste determinate condizioni affinchè questo tipo di clausola possa essere inserita nel contratto di lavoro. In primo luogo ènecessario che tale possibilità  sia prevista dal Contratto Collettivo Nazionale e che la volontà  del lavoratore ad utilizzarla venga certificata da apposite commissioni, eventualmente anche in presenza di un sindacalista o di un avvocato che assiste il lavoratore.


La clausola compromissoria, inoltre, non puಠessere inserita subito nel contratto ma ènecessario che sia trascorso il periodo di prova o che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla stipulazione del contratto. In ogni caso la clausola compromissoria non puಠmai riguardare controversie aventi ad oggetto il licenziamento.

La legge prevede che la clausola compromissoria puಠessere apposta anche ai contratti già  in essere e non solo a quelli futuri, inoltre stabilisce che nel caso in cui entro un anno dall’entrata in vigore della legge i Contratti Collettivi Nazionali non abbiano ancora disciplinato la clausola compromissoria dovrà  occuparsene il ministro del Lavoro mediante l’emanazione di un decreto, dopo aver sentito le parti sociali.