La norma stabilisce che il calcolo avviene moltiplicando una quota pari allo stipendio annuo percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro per gli anni di servizio e dividendo il tutto per 13,5. La quota deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, inoltre viene considerato come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Ai fini del calcolo del TFR devono inoltre essere considerati anche i periodi in cui il lavoratore non ha prestato la sua attività lavorativa a causa di malattia, infortunio o gravidanza, considerato per tali periodi la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normalmente la sua attività lavorativa.
L’art. 2120 del Codice Civile stabilisce anche che le quote relative a ciascun anno devono essere incrementate al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della quota maturata nell’anno, mediante l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Per quanto riguarda le frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT èquello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.