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Istruzioni spesometro 2011

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 30 maggio ha fornito tutte le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore ai 3.000 euro, ossia del cosiddetto spesometro, uno strumento pensato per combattere l’evasione fiscale e per individuare la capacità  contributiva dei soggetti.

Lo spesometro, in particolare, impone a tutti i soggetti passivi d’Iva l’obbligo di comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ricevute ed effettuate, rilevanti ai fini Iva, che abbiano un importo superiore a 3.000 euro, o a 3.600 euro per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura.


La comunicazione, cosଠcome stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, deve avvenire entro il 31 ottobre 2011 per quanto riguarda le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’Iva, per le quali èprevisto l’obbligo di fattura e che sono state rese o ricevute nel periodo d’imposta 2010; entro il 30 aprile 2012 per le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, per le quali èprevisto l’obbligo di fattura e che sono state rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011; entro il 30 aprile 2012 per le operazioni per le quali non èprevisto l’obbligo di fattura rese e ricevute dal 1° luglio 2011 e che hanno un importo pari o superiore a 3.600 euro.

Per il 2010, dunque, èstato stabilito che l’obbligo di comunicazione riguarda le sole operazioni per le quali èstata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25.000 euro. Il mancato invio della comunicazione, cosଠcome pure la comunicazione di dati non veritieri o incompleti, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni (in quanto già  soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale), le operazioni con soggetti black list (già  soggette a comunicazione telematica), le operazioni che sono già  state oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento èavvenuto con carte di credito, di debito o prepagate, le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario (già  monitorate tramite modelli Intra e il sistema Vies), i passaggi interni di beni tra rami d’azienda documentati con fattura.