Nel primo caso, quando ci si accorge quindi di vantare nei confronti del fisco un minor debito o un maggior credito, èpossibile porre rimedio agli errori mediante la compilazione e la consegna del modello 730 integrativo.
Tale modello deve essere consegnato entro il 25 ottobre al Caf o ad un professionista abilitato, che a loro volta provvederanno all’invio entro il 10 novembre. Il rimborso spettante verrà poi corrisposto al contribuente tramite la busta paga di gennaio.
In alternativa al modello 730 integrativo, il contribuente puಠrimediare agli errori a vantaggio del fisco mediante la compilazione e la consegna del modello Unico correttivo entro il 30 settembre, anche se si tratta di una strada sconsigliata in quanto èpi๠complicata e non consente di ottenere il rimborso in busta paga.
Nel caso in cui ci si dovesse accorgere dell’errore a vantaggio del fisco dopo che sia trascorso il termine del 25 ottobre èpossibile presentare una dichiarazione integrativa tramite modello Unico entro il termine previsto per la consegna di tale modello in relazione al periodo di imposta successivo.
Al contrario, invece, se l’errore commesso èa vantaggio del contribuente, quindi nel caso in cui ci si accorge di vantare nei confronti del fisco un minor credito o un maggior debito, l’unica strada percorribile èquella del ravvedimento operoso mediante modello Unico, da consegnare entro il 30 settembre.