Non bisogna pensare si arrivare ad avere l’agevolazione acquisto prima casa in modo semplice e automatico. Bisogna rispettare le regole imposte dal fisco e soprattutto bisogna rispettare i tempi. Ecco cosa spiega ad esempio il Fisco a chi vuole ottenere lo sconto a giochi fatti.
Il fisco riassume i casi in cui il contribuente perde l’agevolazione legata all’acquisto della prima casa:
Il contribuente perde i benefici prima casa nell’ipotesi di mancato trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, in assenza della prova di un evento oggettivo e imprevedibile idoneo a configurare la vis maior, dovendo tener fede al presupposto originariamente invocato.
Il tutto sembra abbia dato origine ad un’ordinanza, la numero 2777 dell’11 febbraio 2016 della Corte di cassazione. Prima di riportare la vicenda processuale diremo che in questo caso un contribuente non ha trasferito la residenza nella casa entro i 18 mesi dicendo che erano in corso dei lavori di ristrutturazione, ma la Cassazione, in ottemperanza alle regole, ha dato la sua risposta.
La vicenda processuale in sintesi
La vertenza giudiziaria nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione, con cui l’Agenzia delle Entrate recupera le ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale a seguito della decadenza dalle agevolazioni spettanti in relazione all’acquisto della prima casa, non avendo il contribuente trasferito, nel termine di diciotto mesi, la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile.
La Ctr, nel confermare il verdetto di primo grado, annulla detto avviso di liquidazione, ritenendo, in primo luogo, che il tardivo trasferimento della residenza nel termine dei diciotto mesi dall’acquisto possa trovare la sua giustificazione in una causa di forza maggiore (nella specie, presunti lavori di ristrutturazione dell’immobile). Altresà¬, a detta dei giudici di merito, al contribuente spetterebbe l’agevolazione prima casa avendo fornito la prova documentale di avere il centro dei propri interessi economici nello stesso comune ove si trova l’abitazione (oggetto dell’acquisto agevolato), soddisfacendo la condizione alternativa (normativamente richiesta) dell’ubicazione dell’immobile “nel luogo in cui l’acquirente svolge la propria attività â€.
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema ha accolto il ricorso del Fisco, confermando da un lato la prassi dell’Amministrazione finanziaria e l’orientamento di legittimità maggioritario, per cui soltanto una causa di forza di maggiore oggettiva, inevitabile e imprevedibile, della cui prova èonerato il contribuente, potrebbe dispensarlo dall’obbligo del trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile acquistato. Altresà¬, ad avviso dei giudici, deve “escludersi che l’agevolazione, originariamente invocata in ragione dell’esistenza di uno specifico presupposto, possa poi essere recuperata in ragione di un differente presupposto una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidavaâ€.