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Il bollo auto sulle auto storiche raccontato dall’ACI

Quando si parla di bollo, e a gennaio bisogna farlo per via della scadenza imminente del pagamento a fine gennaio, si genera il panico perchènon tutti vogliono pagare un’imposta odiata almeno quanto il canone. Ecco l’ultimo aggiornamento direttamente dall’ACI. Ecco la precisazione dell’ACI rispetto al pagamento del bollo per le auto storiche.

Regione Lazio

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici

ATTENZIONE!

Veicoli ultraventennali (per annualità  fino al 31/12/2014)
Fino al 31/12/2014 per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività  di impresa, arti o professioni) era prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purchè in possesso dell’attestato di storicità  rilasciato dall’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Veicoli ultraventennali (per annualità  dal 1° gennaio 2015)
La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità  per il 2015) all’art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell’art. 63 della legge 342/2000.
A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.

Dal 01 gennaio 2015, le date di scadenza dei pagamenti dei veicoli che fino al 31/12/2014 erano riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico e che sono compresi ancora tra i 20 e i 29 anni, per l’anno 2015 e seguenti sono:

a)  per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997):

  • Bollo annuale entro il 02 febbraio 2015 per la periodicità  gennaio – dicembre 2015. Negli anni futuri e fino al compimento del 29° anno compreso, il bollo avrà  sempre periodicità  gennaio – dicembre di ogni anno;

b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera con potenza effettiva  fino a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino  al 31 dicembre 1997) e per tutti i motoveicoli con le seguenti modalità :

  • Primo bollo di raccordo con periodicità  gennaio – luglio 2015 (entro il 02 febbraio 2015) e successivamente, bollo con periodicità  agosto 2015 – luglio 2016 (negli anni futuri, la periodicità  sarà  sempre agosto – luglio)

Veicoli ultratrentennali

Restano vigenti le agevolazioni per i veicoli ultratrentennali di cui alla Legge 342/2000.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività  di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l’esenzione èautomatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non èneppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se perಠun veicolo ultratrentennale èposto in circolazione su strade e aree pubbliche èdovuta una tassa di circolazione forfettaria

Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli

La tassa forfettaria èdovuta per l’intera annualità  e non èassoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sè la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perchè previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.