Arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate una serie di chiarimenti in merito ai regimi fiscali agevolativi previsti per i docenti, ricercatori e lavoratori impatriati: l’Agenzia nel dettaglio chiarisce che la mancata iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non compromette comunque la possibilità di accedere ai benefici IRPEF e IRAP come previsto dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010.
La detassazione prevista èpari al 90% del reddito prodotto a decorrere dall’anno di imposta in cui si rientra fiscalmente in Italia: detestazione che viene riservata solo ed esclusivamente a coloro che siano in possesso di un titolo di laurea e che abbiano svolto in modo continuativo un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi.
Ovviamente il lavoratore rientrato in Italia potrà usufruire della detassazione prevista pari al 90% solo sia sia in grado di dimostrare la sua effettiva residenza all’estero per i due anni di imposta precedenti come previsto dalla Convezione contro le doppie imposizione siglata tra l’Italia e il Paese estero in cui ha lavorato. Il chiarimento dell’Agenzia conferma che il lavoratore, purchè dimostri la propria residenza all’estero, potrà usufruire dei benefici perdendo in considerazione i casi di diversi lavoratori residenti all’estero che pur avendo presentato domanda di iscrizione all’AIRE per tempo, ne sono risultati iscritti solo successivamente, ma non per loro responsabilità . Anche in questo sarà quindi possibile applicare il regime agevolato per i lavoratori tornati in patria visto che i tempi burocratici in cui viene espletata la procedura di iscrizione all’Aire non possono ricadere sulla responsabilità del contribuente.Â
ISCRITTI ALL’AIRE, SCATTANO I CONTROLLI
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