Anche se sembra essere un aiuto a tutti gli automobilisti, il caso di partenza che ha portato al pronunciamento del Giudice di Pace, èlegato ad una vicenda aziendale. Ecco cosa èsuccesso e cosa ha concluso il giudice a riguardo.Â
Arrivata la multa, un imprenditore di una Società a Responsabilità Limitata ha rilasciato una dichiarazione dove specificava l’assoluta incapacità di ricordare chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’infrazione contestata. Il perchè semplice: la multa èarrivata con colpevole ritardo e l’auto èaziendale, quindi a disposizione per diversi dipendenti. Senza un preciso storico èquindi impossibile assegnare una colpa, che di certo l’imprenditore non si puಠassumere.
Il caso cosଠcome la sentenza, sono stati riportati dal blog 6sicuro.  Il Giudice di Pace di Campobasso ha applicato art. 126 bis, comma 2 del CdS:
“La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato ètenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142″.