La nuova normativa sui mutui, introdotta col D. Lgs. 141/2010, impone alla banca una severa analisi del merito creditizio di ogni cittadino che facesse domanda per un finanziamento a medio-lungo termine. Lo scopo èquello di individuare i soggetti con merito creditizio scarso, al fine di rifiutarli o, come minimo, di scoraggiarli dall’impelagarsi in un indebitamento che probabilmente non sarebbero in grado di fronteggiare, con tutte le sgradevoli conseguenze che ne deriverebbero.
Una volta superata anche questa fase, comunque, il contratto di mutuo puಠessere redatto. La nuova legge interviene una volta di pi๠anche sul contenuto e sulle modalità di stesura del documento.
Innanzitutto, esso deve essere redatto su carta, o comunque su un supporto durevole, con caratteri abbastanza grandi da essere leggibili senza difficoltà e utilizzando una terminologia chiara e comprensibile.
Sono nulle tutte le eventuali clausole che incidono sugli oneri totali a carico del cliente e risultassero in contrasto con l’entità del T.A.E.G. dichiarato. In questo caso, oltretutto, avremmo una sorta di sanzione a danno della banca: il T.A.E.G. concordato, infatti, verrebbe sostituito da un altro (certamente minore) pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti.
In caso di nullità del contratto per qualunque causa, inoltre, il debitore non puಠessere obbligato a restituire altre somme oltre a quelle effettivamente utilizzate, e potrà farlo ratealmente.
Fonte: Il Sole 24 Ore