Iniziamo, dunque, una piccola incursione fra le modifiche introdotte dal decreto, cominciando dalla revisione delle norme previste per le figure intermedie: agenti e mediatori del credito.
Per prima cosa, sono state aggiornate le definizioni, al fine di eliminare dubbi interpretativi e zone d’ombra. Pertanto, gli agenti operano come mandatari di una precisa società , mentre i mediatori sono figure indipendenti senza particolari vincoli sui prodotti finanziari di cui trattare.
Ai mediatori èperಠrichiesta, oltre agli ordinari requisiti di onorabilità , anche la garanzia di solvibilità (per esempio, una fideiussione), in vista di eventuali risarcimenti danni. Quest’obbligo non èprevisto per gli agenti, che perಠhanno un limite differente: possono agire esclusivamente come monomandatari, e perciಠagli ordini di un unico mandante. Eccezionalmente si puಠderogare e arrivare fino a tre mandanti quando nessuno di loro presenta, preso singolarmente, un pacchetto di prodotti troppo ricco.
Saranno istituiti prossimamente presso la Banca d’Italia (che ha competenza esclusiva nella vigilanza in materia) due albi, che prenderanno il posto degli elenchi previgenti. L’iscrizione in entrambi gli albi non èpossibile: gli interessati quindi dovranno eseguire una scelta precisa fra la carriera di agente e quella di mediatore.
L’accesso èlegato al superamento di un test di abilitazione. Coloro che già oggi esercitano la professione (e sono 112.000 mediatori e 63.000 agenti) potranno essere iscritti d’ufficio ai nuovi albi, purchè abbiano esercitato almeno per tre anni negli ultimi cinque.
Previsto, infine, l’obbligo di formazione continua per tutti gli iscritti.
Fonte: Il Sole 24 Ore