La relazione, secondo le nuove norme, deve essere costituita da cinque parti: una premessa che riepiloghi i principi di redazione del bilancio adottati dalla società ; l’indicazione dei principi di revisione adottati; il giudizio sul bilancio; ulteriori eventuali richiami che il revisore vuole sottoporre all’attenzione dei lettori del bilancio; un giudizio sulla coerenza dei dati riportati nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori rispetto al bilancio stesso.
Il terzo punto descritto ècerto quello fondamentale: il revisore legale deve, dopo aver esaminato il bilancio e averne confrontato le poste con le risultanze della contabilità e con le regole di redazione fissate dalla legge e dai principi contabili, esprimere un suo giudizio complessivo.
Esistono quattro tipologie di giudizio: senza rilievi, con rilievi, negativo o d’impossibilità .
Il primo èil caso pi๠positivo: il bilancio èredatto in conformità alla contabilità e alla legge e il revisore non ha niente da obiettare.
Nella seconda ipotesi il revisore legale segnala l’esistenza di qualche magagna ma non tale da rendere inattendibile il bilancio.
Il giudizio èinvece negativo quando errori, omissioni e altri difetti sono tali da rendere il bilancio inadatto a rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e reddituale della società .
Nell’ultimo caso, infine, il revisore legale segnala di non essere stato messo in condizione di svolgere il suo lavoro e di non aver dunque potuto esprimere un suo giudizio.
Tranne che nell’ipotesi di verdetto positivo, negli altri casi il revisore legale deve motivare analiticamente il suo giudizio.