Precisiamo subito che, per “parte correlataâ€, si fa riferimento alla definizione adottata in sede comunitaria.
Pertanto, rispetto alla società che redige il bilancio, sono parti correlate: chi la controlla, direttamente o indirettamente; chi ne ècontrollato o collegato; chi èsoggetto ad un comune controllo (le consociate di un medesimo gruppo aziendale); chi detiene una partecipazione tale da esercitare un’influenza notevole all’interno dell’assemblea dei soci; chi amministra o ha un rilevante ruolo dirigenziale, o èun congiunto di qualcuno di costoro; le società amministrate, controllate o soggette ad influenza notevole delle persone di cui al punto precedente; le joint venture di cui la società ècompartecipante; ulteriori ipotesi minori.
Le operazioni di cui parliamo possono essere di ogni genere: compravendite, leasing, trasferimento di know-how e personale, finanziamenti, garanzie prestate e ricevute e cosଠvia. Non tutte le operazioni con parti correlate, comunque, devono essere indicate in nota integrativa: com’ facile immaginare, nei maggiori gruppi anche soltanto i rapporti fra controllante e controllata sono intensi e quotidiani.
Quelle che occorre mettere in luce, infatti, sono soltanto le operazioni che presentano congiuntamente due requisiti: devono essere rilevanti e concluse a condizioni anomale rispetto alle ordinarie transazioni di mercato. Ovviamente, i concetti di “rilevanza†e “normalità †sono lasciati alla discrezione dei redattori del bilancio e di chi dovrà verificarlo.
àˆ consentito aggregare le operazioni omogenee con una medesima parte correlata, a meno che elencarle separatamente non sia indispensabile ai fini della chiarezza e della trasparenza.
Nei bilanci abbreviati, infine, èconsentito descrivere soltanto le principali operazioni condotte con i maggiori soci e con gli amministratori.