La legge, tuttavia, stabilisce obblighi contabili soltanto per le aziende maggiori. Il codice civile, in particolare, prevede la tenuta del libro inventari solo per le imprese commerciali (non gestite da un piccolo imprenditore), nel quale dettagliare l’insieme di tutti i beni detenuti all’inizio dell’attività aziendale e, successivamente, al termine di ogni esercizio, inserendo anche il relativo bilancio e la firma dell’imprenditore (o dell’amministratore, in caso di società ).
Ancora pi๠largheggianti le norme fiscali, che impongono la contabilità di magazzino solo per gli imprenditori in contabilità ordinaria, e solo purchè superino congiuntamente due requisiti dimensionali per due esercizi consecutivi: ammontare dei ricavi superiore a € 5.164.568,99 e complesso delle rimanenze superiore a € 1.032.913,80. Le norme fiscali esonerano dalla tenuta della contabilità di magazzino le imprese che commerciano al minuto, gli albergatori e coloro che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande (salvo alcune rare eccezioni).
Quanto al bilancio, nello Stato Patrimoniale va indicato il valore minore fra il costo e il valore di realizzo, per ciascuna tipologia di rimanenze, secondo la metodologia descritta negli articoli precedenti.
Qualora il valore di realizzo sia inferiore al costo, sarà indispensabile eseguire una svalutazione delle rimanenze; nel caso opposto, invece, indicheremo nello Stato Patrimoniale il costo, ma se questo differisce sensibilmente dai valori correnti dovremo comunque darne conto in Nota Integrativa. Nella Nota, in tutti i casi, occorrerà dare indicazioni dettagliate sulla composizione delle rimanenze e sui metodi di valutazione adottati.
Quanto al Conto Economico, in esso occorrerà indicare, per ciascuna categoria, la variazione delle rimanenze rispetto all’esercizio precedente: un loro aumento costituisce ricavo, una loro diminuzione costituisce costo.