Confermata la proroga di di trenta giorni per l’entrata in vigore della polizza obbligatoria per tutti gli avvocati che saranno costretti a sottoscrivere l’assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni. Il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017 ha concesso altri 30 giorni di tempo agli avvocati per potersi adeguare alle nuove disposizioni o rinnovare la polizza assicurativa già sottoscritta.
La normativa stabilisce che tutti gli avvocati italiani devono essere necessariamente dotati di due polizze assicurative, una sulla responsabilità civile e una sugli eventuali infortuni alla propria persona e ai collaboratori, pena l’esclusione dall’albo.Â
La polizza di responsabilità civile dovrà coprire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, permanenti e temporanei, che l’avvocato, i suoi collaboratori o i suoi praticanti potrebbero causare sia al cliente sia a terzi. I massimali vengono stabiliti per legge, ma possono variare e di molto in base al l tipo di studio anche se in ogni caso il massimo risarcibile non potrà superare i 10 milioni di euro.
COMPENSO AVVOCATI CON CONTRATTI CLIENTE
La polizza contro gli infortuni dovrà coprire tutti gli incidenti che possono capitare all’avvocato stesso, ai suoi collaboratori, ai dipendenti e ai praticanti nel corso dell’esercizio della professione, sia all’interno sia al di fuori dei locali dello studio legale. Saranno coperti anche gli infortuni che possano causare morte e invalidità permanente o temporanea e le spese mediche necessarie. Non si potrà scendere al di sotto dei 100mila euro in caso di morte e invalidità permanente e la diaria giornaliera per invalidità temporanea non potrà essere inferiore a 50 euro.
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