Nel primo caso, infatti, la legge stabilisce che le parti possono prevedere nel contratto stesso la possibilità di recesso in qualunque momento dando un preavviso di almeno sei mesi. In presenza di gravi motivi, invece, le parti possono recedere dal contratto a prescindere da eventuali previsioni contrattuali, fermo restando il preavviso di almeno sei mesi.
► NORMATIVA CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
Nel caso in cui si tratti di un contratto di locazione commerciale, in caso di recesso anticipato del conduttore valgono le stesse regole previste per il recesso dal contratto avente ad oggetto immobili destinati ad uso abitativo mentre, al contrario, nel caso in cui il recesso anticipato sia stato chiesto dal locatore, il conduttore ha diritto a ricevere il pagamento di un’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale pari a 18 mensilità , o a 21 mensilità se si tratta di attività alberghiere. E’ bene precisare, tuttavia, che tale indennità non èdovuta nel caso in cui l’attività commerciale non preveda un diretto contatto con il pubblico, in quanto in questo caso si ritiene che il locatore non subisca alcuna perdita, dal momento che l’ubicazione dell’immobile utilizzato per lo svolgimento della sua attività non rileva ai fini del mantenimento della clientela.
In ogni caso, qualora si voglia recedere da un contratto di affitto avente ad oggetto un immobile, sia destinato ad uso abitativo che ad uso commerciale, bisogna scrivere una lettera di disdetta che deve poi essere inviata alla controparte mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera di disdetta affitto deve contenere l’indicazione esplicita della volontà di recedere dal contratto fornendo il periodo di preavviso indicato dal contratto o dalla legge. In caso di recesso per gravi motivi, inoltre, devono essere indicate anche le motivazioni che hanno portato alla decisione di recedere dal contratto.