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Comunicazione spedita tramite A/r: la giacenza èa tempo determinato

La giacenza delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate deve essere a tempo determinato. Soltanto in questo modo si puಠprovvedere alla notifica di irregolarità  in maniera certa. Il fisco cerca di affinare lo strumento di comunicazione. 

FiscoOggi nel ripartire da un caso pratico, inizia con questa dichiarazione che riassume quanto proferito dalla Corte di Cassazione

L’atto con il quale il contribuente èstato invitato a fornire chiarimenti in merito alla propria dichiarazione fiscale produce i suoi effetti anche nel caso in cui lo stesso, in giacenza presso l’ufficio postale, non èritirato dall’interessato nei termini di legge. Cosଠha concluso la Cassazione, con l’ordinanza 14147 dell’11 luglio 2016, in relazione a una “comunicazione di irregolarità â€, spedita a mezzo raccomandata, restituita all’ufficio per “compiuta giacenza”.

Da cosa sono partiti? Ecco la vicenda che ha riportato FiscoOggi

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Una società  impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973, sostenendone la nullità  per l’asserito mancato invio della previa “comunicazione di irregolarità â€.

La Ctp accoglieva parzialmente il gravame, con pronuncia che, a seguito di appello dell’Agenzia, veniva riformata dal giudice regionale. Il collegio di seconde cure – dopo aver dato atto che nel fascicolo di causa era presente l’avviso di ricevimento di una raccomandata, inviata dall’ufficio al contribuente, con la quale si comunicava l’avvenuto controllo della dichiarazione e l’irregolarità  in essa riscontrata – osservava che l’interessato non si era attivato nei termini di legge per usufruire del beneficio della riduzione a un terzo delle sanzioni e che, pertanto, del tutto legittimamente l’ufficio aveva provveduto a emettere la cartella di pagamento.

Nel ricorso per cassazione, la parte privata denunciava la violazione di una serie di norme in tema di notificazione di atti tributari (specificamente, degli articoli: 26 del Dpr 602/1973; 3 della legge 890/1982; 60 del Dpr 600/1973; 6, comma 5, della legge 212/2000, “Statuto del contribuente”), lamentando che il giudicante non aveva fornito motivazione circa l’idoneità  della raccomandata, restituita al mittente per “compiuta giacenza”, a costituire il presupposto per il recupero coattivo a suo carico. Asseriva, in particolare, l’inosservanza dell’articolo 6 della legge 212/2000 nella parte in cui prevede che “L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”, osservando che nella specie l’“effettiva conoscenza” dell’atto non si era verificata.