Un nostro utente ci chiede se per l’operazione che deve fare (quella di importazione di un cavallo), ènecessario indicare il domicilio fiscale anche se con quel cavallo non saranno effettuate attività commerciali. Abbiamo provato a rispondere consultando la giurisprudenza in materia.
Il nostro lettore M.S. chi chiede:
Devo importare un cavallo da un Paese terzo e devo far richiedere il codice fiscale al Consolato del Paese di esportazione. Nel modulo devo indicare un domicilio fiscale in Italia. La persona non avrà attività economiche in Italia. Deve indicare l’indirizzo dove saranno ospitati i suoi cavalli? Dovrà fare una comunicazione a qualche ente o autorità ? Grazie per la cortese collaborazione.
In realtà qui le domande sono pi๠di una. Andiamo con ordine spiegando che il domicilio fiscale èquello cui il fisco fa riferimento e non ènecessariamente corrispondente ad un’azienda. Anche un contribuente ha il domicilio fiscale. Siccome si parla di un’importazione, specifichiamo che:
Il concetto di domicilio fiscale (articoli 58 e 59 del DPR 600/1973) stabilisce che:
- le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui risiedono;
- le persone non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si èprodotto il reddito o, se il reddito èprodotto in pi๠comuni, nel comune in cui si èprodotto il reddito pi๠elevato;
- i cittadini italiani che risiedono all’estero, invece, per il fisco italiano hanno il domicilio fiscale nel comune italiano di ultima residenza.
Per questioni sanitarie va indicato il territorio in cui il cavallo o i cavalli saranno ospitati. Il ministero della Salute offre ragguagli sull’importazione di equini in questo documento.
Per quanto riguarda altre comunicazioni e dubbi relativi a questa importazione, esiste un’autorità che si occupa di equini, l’UNIRE e potete trovare tutti i riferimenti su questo sito.