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Dichiarazione doganale per i movimenti di denaro

euro

Una norma di origine comunitaria entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2009 ha stabilito un nuovo tassello nell’ormai accanita lotta contro il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento delle attività  di terrorismo internazionale.

Infatti chiunque introduca o esporti denaro contante o altri valori equivalenti (per esempio: assegni bancari o circolari compilati, oppure titoli di credito al portatore) per un importo superiore a diecimila euro ètenuto a dichiararlo entro quarantotto ore all’Agenzia delle Dogane, servendosi di un modello apposito.


Il discorso riguarda tanto i movimenti da e verso altri Paesi comunitari quanto nazioni extracomunitarie. La presenza di uffici doganali presso le strade di confine e i principali porti, aeroporti e stazioni ferroviarie ècerto di aiuto al corretto svolgimento dell’adempimento.
Anche in assenza di tale ipotesi, comunque, èpossibile assolvere all’adempimento in via telematica, ma entro le quarantotto ore successive all’ingresso o all’uscita dei valori dal territorio nazionale.
Previste sanzioni pecuniarie in caso di omesso, incompleto o infedele adempimento: la percentuale oscilla fra il 5% e il 40% dell’eccedenza rispetto alla soglia di diecimila euro, con una sanzione minima pari a duecento euro.
Copia della dichiarazione deve essere portata con sè dal viaggiatore, poichè in qualunque momento i funzionari dell’Agenzia delle Dogane (o i loro omologhi d’oltreconfine) possono controllare i bagagli e chiedere conto.


Non èinvece vietato portare all’estero carnet di assegni ancora da compilare. Se perಠsi compilano fuori dall’Italia assegni di ammontare superiore al valore di € 12.500, occorre applicare le norme italiane sull’antiriciclaggio: e dunque èindispensabile che si tratti di assegni nominativi e che sia inserire la clausola di non trasferibilità  (se non ègià  stampata).