Dopo aver esaurito l’argomento pi๠interessante della ricongiunzione dei contributi, analizzando come si fa domanda e quanto si paga per accedere allo strumento in questione, passiamo a trattare l’argomento della totalizzazione contributi affidandoci alle spiegazioni dell’INPS.Â
àˆ stata prevista da recenti disposizioni legislative per consentire l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.
CHI àˆ INTERESSATO
La totalizzazione puಠessere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed ècompletamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso èonerosa.
Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), iscritti alla cosiddetta “gestione separata”, i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza.
Resta la facoltà di richiedere l’applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per i seguenti lavoratori:
- autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;
- lavoratori che hanno svolto attività all’estero (in paesi dell’Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all’estero con quelli accreditati all’Inps per perfezionare il diritto a pensione;
- lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all’Inps, in due o pi๠gestioni;
- titolari di posizione assicurativa all’Inpgi (giornalisti) e all’Inps per altra attività lavorativa subordinata;
- lavoratori che hanno versamenti all’Inps e all’Enpals e che si possono avvalere della convenzione stipulata tra i due enti.
PARTICOLARITà€
Sulle pensioni concesse a seguito di totalizzazione dei periodi contributivi:
- èprevista la normale tassazione Irpef come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
- si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
- èprevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
- si applicano le trattenute sindacali;
- non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo in quanto totalmente cumulabili;
- in presenza delle richieste condizioni reddituali sono concesse le maggiorazioni sociali purchè tra le “quote” che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali èprevisto tale beneficio.
La pensione da totalizzazione non èintegrabile al trattamento minimo.