L’INPS ha pubblicato una circolare in cui ribadisce i punti essenziali dell’esonero contributivo sulle nuove assunzioni, indicazioni importanti per le aziende ma anche per i lavoratori.Â
La circolare INPS cui far riferimento èla n. 178/2015 e spiega per filo e per segno chi puಠaccedere e chi non puಠfarlo a questo importante beneficio economico:
Datori di lavoro iscritti alle Gestioni pubbliche che possono fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014.
Come già indicato nella circolare n. 17/2015, la fruizione dell’esonero contributivo triennale riguarda i datori di lavoro privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con imprenditori privati. Inoltre, sulla base delle considerazioni sviluppate in premessa, la fruizione dell’incentivo in oggetto attiene anche ai datori di lavoro che, pur essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione Pubblici Dipendenti (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), hanno natura di soggetto privato.
Pertanto, sono esclusi dall’applicazione del beneficio introdotto dalla legge n. 190 del 2014:
-
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
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le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
-
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
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le istituzioni universitarie;
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gli Istituti autonomi case popolari;
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le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
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gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
-
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
-
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
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le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.
Sono comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP in presenza di determinati requisiti.
Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonchè le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n.1733 del 5/03/1996 e n. 5054 dell’11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010).Â
Hanno invece accesso al beneficio in oggetto:
-
gli enti pubblici economici;
-
gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
-
gli enti che – per effetto dei processi di privatizzazione – si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorchè a capitale interamente pubblico;
-
le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
-
le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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i consorzi di bonifica;
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i consorzi industriali;
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gli enti morali;
-
gli enti ecclesiastici.
Come già indicato nella circolare n. 17/2015, la fruizione dell’esonero contributivo triennale riguarda i datori di lavoro privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con imprenditori privati. Inoltre, sulla base delle considerazioni sviluppate in premessa, la fruizione dell’incentivo in oggetto attiene anche ai datori di lavoro che, pur essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione Pubblici Dipendenti (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), hanno natura di soggetto privato.
Pertanto, sono esclusi dall’applicazione del beneficio introdotto dalla legge n. 190 del 2014:
-
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
-
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
-
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
-
le istituzioni universitarie;
-
gli Istituti autonomi case popolari;
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le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
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gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
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le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
-
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
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le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.
Sono comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP in presenza di determinati requisiti.
Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonchè le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n.1733 del 5/03/1996 e n. 5054 dell’11/03/2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16/02/2010).
Hanno invece accesso al beneficio in oggetto:
-
gli enti pubblici economici;
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gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
-
gli enti che – per effetto dei processi di privatizzazione – si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorchè a capitale interamente pubblico;
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le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
-
le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-
i consorzi di bonifica;
-
i consorzi industriali;
-
gli enti morali;
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gli enti ecclesiastici.