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Importazione comunitaria dei mezzi di trasporto nuovi

Le particolari norme di applicazione dell’IVA all’interno dell’Unione Europea lasciano spazio a numerosi sotterfugi e imbrogli per effettuare frodi al fine di evitare di pagare l’imposta.

Un settore dove le frodi sono particolarmente diffuse èquello dei mezzi di trasporto nuovi, acquistati all’estero per essere rivenduti in Italia.


Per abbattere le possibilità  di evitare l’imposta, la legge prevede che chi introduce in Italia un mezzo di trasporto nuovo ètenuto a dichiararlo alla frontiera e a versare l’imposta sul valore aggiunto: questo anche se si tratta di un privato consumatore, ed èuna rilevante eccezione al principio generale secondo cui gli obblighi in materia di IVA ricadono soltanto su imprese e professionisti.

Ma cosa s’intende per mezzo di trasporto “nuovo”? àˆ la legge stessa a fissare delle regole quantitative sufficientemente dettagliate, differenziate per tipologia di mezzo, al fine di individuare il carattere della sua “novità â€; inoltre, i mezzi minori sono esentati da ogni obbligo: la legge fissa infatti dei limiti minimi di potenza, peso e/o dimensione da rispettare.


I veicoli sono considerati nuovi se il motore supera 48 cc. oppure il mezzo presenta una potenza di almeno 7,2 Kw, purchè siano stati percorsi meno di seimila chilometri oppure sia stato immatricolato per la prima volta nel Paese estero di provenienza non pi๠tardi di sei mesi prima.

Per le imbarcazioni èrichiesto che la lunghezza sia almeno pari a sette metri e mezzo e che, alternativamente, la prima immatricolazione non sia pi๠remota di tre mesi oppure che il natante abbia navigato per meno di cento ore.
Per i velivoli, infine, occorre un peso complessivo ai almeno 1.555 chilogrammi e che la prima immatricolazione non sia distante di oltre tre mesi oppure che abbia volato per meno di quaranta ore.