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Prescrizione bollo auto, scatta dopo 3 anni

Avete dimenticato di pagare il bollo auto? Sappiate allora che la prescrizione scatta dopo 3 anni e decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento, e non dopo 10 anni come prevedeva il vecchio orientamento.

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La sentenza dell’ordinanza n. 20425, depositata il 25 agosto scorso, dalla VI Sezione civile della Corte di Cassazione considera pertanto illegittima la cartella di pagamento che arrivi dopo che siano trascorsi i tre anni visto che si tratta di atti di tipo tributari e rimangono tali anche se il contribuente non li impugna.

Attenzione perà²: la prescrizione scatta dopo tre anni, ma a patto che il contribuente la impugni davanti alla giustizia tributaria entro i termini previsti. Il ricorso deve essere effettuato entro i 60 giorni dalla notifica anche se in effetti la notifica stessa interrompe la prescrizione dei 36 mesi e la fa decorrere per altri 3 anni. E se in questo nuovo lasso di tempo il contribuente non riceve lettere di sollecito al pagamento, fermo amministrativo o pignoramento della vettura da parte dell’Agente della riscossione, la cartella esattoriale decade anche se in questi casi non viene impugnata.

In particolare, la recente sentenza ha rigettato il ricorso presentato da Equitalia Sud Spa contro una contribuente circa i termini di prescrizione del bollo auto relativo all’anno 2001.

Il bollo auto va pagato entro il mese successivo rispetto alla scadenza, ma si hanno 12 mesi a disposizione per regolarizzare la propria posizione con sanzioni che si aggiornano in base ai giorni di ritardo.

– Entro 14 giorni sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo

– Dal 15° al 30° giorno sanzione pari all’1,5% dell’importo originario della tassa automobilistica

– Dal 31° al 90° giorno sanzione pari all’1,67%  dell’importo originario della tassa automobilistica

– Dal 91° giorno a 1 anno sanzione pari al 3,75% dell’importo originario della tassa automobilistica

– Oltre 1 anno  sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori da calcolare per ogni semestre di ritardo (fino al 30/06/2003 2,5%, dal 01/07/2003 al 31/12/2009 1,375% e dal 01/01/2010 1%)

 

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