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Quando non ènecessaria la firma autografa

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, mediante un provvedimento datato 2 novembre 2010, ha individuato i documenti di liquidazione, accertamento e riscossione, nonchè gli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatori, per i quali non sarà  pi๠necessaria la firma autografa, essendo sufficiente l’indicazione a stampa.

Il provvedimento arriva in attuazione del decreto legge n.78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, che ha introdotto la possibilità  di sostituire sui suddetti atti la firma autografa con quella a stampa del responsabile dell’adozione dell’atto nei casi in cui gli stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, rinviando per l’individuazione di tali atti ai provvedimenti dei direttori competenti.


In base al provvedimento diffuso ieri, in particolare, si sottraggono all’obbligo della firma autografa:

  • gli atti di accertamento di violazione e irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche gestite dall’Agenzia delle Entrate, dovute dai residenti in Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e, per le somme dovute fino all’anno 2009, in Valle d’Aosta.
  • gli atti di accertamento di violazione e irrogazione di sanzioni in materia di tassa di concessione governativa sulle licenze per l’impiego di telefoni cellulari, a partire dall’annualità  2008
  • gli avvisi di accertamento parziale in materia di imposte sui redditi e Iva
  • gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni tributarie
  • gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati, anche in compensazione (articolo 1, comma 421, legge 311/2004)
  • gli avvisi di liquidazione emessi in caso di decadenza dalle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni

Anche l’ipotesi di produzione dell’atto attraverso sistemi informatici e telematici, dunque, rientra a pieno titolo nella ormai consolidata giurisprudenza di legittimità  che ritiene non essenziale la firma autografa del responsabile dell’adozione dell’atto, qualora i dati in esso contenuti consentano di accertarne la sicura attribuibilità  all’autore.