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Regole per le aste on line (I)

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Data la delicatezza della materia, sulle aste effettuate per via telematica entrano in gioco numerose norme poste a tutela della pubblica sicurezza, dei consumatori e di altri valori, non ultima la privacy.

Cercare, dunque, di tirare le somme dell’insieme di leggi, regolamenti e circolari in proposito, si nota subito come esse siano vietate per i commercianti al dettaglio.


Sono invece ammesse per i grossisti, per gli agricoltori e per gli artigiani che rivendono i propri prodotti, nonchè (il caso probabilmente oggi pi๠diffuso) per i privati cittadini per cessioni di carattere occasionale.


Colui che dispone del sito web in cui avvengono le aste èchiamato “banditore”. Si distinguono, in realtà , due ipotesi ben diverse: quella in cui il banditore gestisce direttamente le vendite di prodotti propri o di terzi e quella in cui egli mette semplicemente a disposizione il sito e lascia che altri gestiscano liberamente le proprie vendite riconoscendogli le relative provvigioni.

Ferme restando, infatti, le regole generali sui requisiti amministrativi per esercitare un’attività  commerciale, che si applicano anche in queste situazioni, esistono degli obblighi differenziati ulteriori. Il banditore della prima categoria, infatti, deve comunicare preventivamente alle autorità  di pubblica sicurezza l’avvio dell’attività  e ottenere dal questore una licenza annuale (rinnovabile dietro pagamento della tassa di concessione).

Nella comunicazione, occorre indicare fra le altre cose il dominio web, la tipologia di beni messi in vendita, le provvigioni e la sede dell’azienda.

I banditori del secondo tipo, invece, costituiscono una sottocategoria di mediatori: per loro èdunque necessario ottenere l’abilitazione per iscritti allo speciale ruolo dei mediatori tenuto presso la competente Camera di Commercio.