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Regole per le aste on line (II)

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A qualunque categoria appartenga il banditore, vi sono comunque numerose regole comuni da rispettare in materia di aste on line.

Sul sito utilizzato, ad esempio, devono comparire con evidenza una serie di elementi identificativi sul banditore medesimo, a beneficio di tutti i terzi, fra cui: denominazione dell’impresa, sede legale, codice fiscale, numero di partita IVA, numero d’iscrizione al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, sede della Camera di Commercio in cui sono state eseguite le citate iscrizioni, indicazione degli estremi di tutte le autorizzazioni ottenute per l’esercizio dell’attività , recapiti telefonici e/o elettronici cui contattare il banditore in caso di necessità .


Ma l’identificazione non riguarda solo il banditore: egli deve infatti garantire l’accertamento dell’identità  di tutte le persone che partecipino alle aste, sia nel ruolo di offerente che in quello di acquirente.


Occorre assicurare che l’oggetto posto in vendita sia chiaramente identificato e descritto, e non vi siano fraintendimenti sulle sue caratteristiche e quantità , nè sui meccanismi di funzionamento dell’asta e di aggiudicazione del bene. I meccanismi adottati, in particolare, devono essere tali da risultare trasparenti e da rispettare la parità  di condizioni fra i partecipanti.
Una volta avvenuta l’aggiudicazione secondo il meccanismo di gara prescelto, il contratto èconcluso. Non èdunque consentito al venditore avere ripensamenti e recedere unilateralmente.

Ai consumatori èriconosciuto il diritto di garanzia contro i vizi e le evizioni sulla cosa acquistata, secondo le regole generali sul contratto di compravendita, che si applicano integralmente in quanto compatibili, ma con una significativa deroga: salvo accordi contrari, non si applica il diritto di recesso per le vendite a distanza.
Si segnala, infine, che quando la sede del banditore èin Italia si applicano le leggi italiane, indipendentemente dalla localizzazione del provider e del server.