Confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana (ZFU) per i comuni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo che sono stati colpi dagli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016.Â
All’interno della circolare INPS 21 novembre 2018, n. 112 tutte le misure agevolative fiscali e tutti gli ambiti di applicazione previsti in favore delle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che hanno subito una riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo che viene indicato n base alla diversa localizzazione dei comuni interessati dalla zona franca.Â
L’esonero spetta alle stesse condizioni anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività lavorativa all’interno della zona franca urbana identificata dopo il sisma.
Tutte le modalità di concessione delle agevolazioni fiscali e contributive, riconosciute nei limiti delle risorse disponibili per i periodi di imposta 2017 e 2018, sono state regolamentate dal Ministero dello Sviluppo Economico: prevedono una riduzione dei versamenti che vanno effettuati con il modello di pagamento “F24†che dovrà essere presentato solo ed esclusivamente attraverso i servizi telematici che sono stati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). Per poter ottenere le agevolazioni previste in compensazione a mezzo del citato modello, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti una serie di diversi codici tributo appositi.Â
Tutti gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio sono stati resi noti con la pubblicazione di appositi decreti direttoriali da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
SISMA, LA GARANZIA DELLO STATO SUI PRESTITI
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