Arrivano dall’Associazione bancaria italiana (Abi) tutte le novità relative al nuovo uso del contante messe a punto per evitare il riciclaggio e ormai in linea con le regole in vigore in Europa. Le novità sono relative al nuovo limite del contante, agli assegni, ai libretti e le relative multe.
Ecco nel dettaglio quanto riportato dall’Abi.
Limite del contante: èvietato trasferire il contante o titoli al portatore, come ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario, tra privati senza i soggetti autorizzati che possono essere le banche, per importi pari o superiori a 3mila euro.Â
Assegni: tutti gli assegni bancari, che siano circolari o postali e di importo pari o superiore a 1000 euro dovranno riportare, oltre a data e luogo di emissione, l’importo, la firma, l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. La dicitura deve essere sempre presente per importi pari o superiori a mille euro: le banche in realtà consegnano automaticamente ai clienti assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità . Per poterli utilizzare in forma libera, ma solo per importi inferiori a 1000 euro, ènecessario presentare una richiesta scritta al proprio istituto di credito. In questo caso perಠper ogni assegno rilasciato o emesso in forma libera, senza la dicitura ‘non trasferibile’ viene previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa direttamente allo Stato.
Libretti: ਠvietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima, con intestazione fittizia, ma anche il loro utilizzo anche se sono stati aperti in uno Stato estero. I libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa, vale a dire intestati a una o pi๠determinate persone. Chi ancora possiede libretti al portatore devono effettuare l’estinzione entro il 31 dicembre 2018, , ma resta vietato il trasferimento.
Multe previste: nel caso di violazioni della soglia dei contanti e degli assegni, ma anche della mancata clausola della ’non trasferibililità , la sanzione prevista varia da 3mila a 50mila euro. Per il trasferimento dei libretti al portatore e per la mancata estinzione dei libretti al portatore la sanzione varia da 250 a 500 euro. Nel caso di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione prevede una percentuale variabile dal 10 al 40% del saldo.
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