Entrerà in vigore a partire dal prossimo 13 gennaio 2018 il decreto approvato lo scorso 29 dicembre 2017 sulla gestione del polo unico dell’Inps e l’equiparazione fra pubblico e privato delle fasce di reperibilità delle visite fiscali.Â
Di fatto l’equiparazione che era stata annunciata, qualche mese fa, salta visto che salta anche l’equiparazione delle fasce di reperibilità degli orari delle visite fiscali che era l’elemento principale della riforma.Â
Le fasce di reperibilità per il lavoratore pubblico restano quelle delle 7 ore, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di ogni giorno, mentre restano di 4 ore, le fasce di reperibilità per i lavoratori privati, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.Â
A non volere già la promessa equiparazione, èstato il ministro della P.a, Marianna Madia spiegando che le stesse fasce di reperibilità avrebbero agevolato gli statali e non volendo allargare ai privati, il risultato non poteva che essere questo.
Quel che resta delle novità del decreto èche la visita fiscale potrà essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal datore di lavoro o dall’Inps che sarà l’unico ente e poter controllare di fatto le visite.Â
Tutte le visite fiscali saranno assegnate ai medici tramite un apposito canale telematico: una sola visita fiscale potrebbe anche non essere sufficiente e potrebbe invece essere ripetuta nel caso in cui la malattia dovesse ulteriormente prolungarsi.
POLO UNICO DELLE VISITE INPS, ATTIVO DAL 1 SETTEMBRE
Le visite potrebbero essere ripetute anche nei giorni di festa o nel giorno di riposo previsto.
àˆ possibile assentarsi nella fasce di reperibilità previste per casi eccezionali, nel caso in cui ci siano patologie gravi che richiedano terapie salvavita, per chi soffra di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Dopo la visita il medico dovrà redigere il verbale con la valutazione sulla capacità o  incapacità del malato di lavorare e poi trasmetterla telematicamente all’Inps.Â
Il verbale sarà a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro: se il lavoratore non dovesse essere d’accordo con il verbale, dovrà contestarlo al momento per poi recarsi su invito all’ufficio di competenza indicato dal medico mentre se volesse rientrare prima al lavoro dovrà esibire un certificato medico rilasciato da un altro medico.
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