Le norme, tuttavia, sono mutate pi๠volte. Secondo le attuali disposizioni, l’impresa locataria deve dichiarare i canoni di leasing, che sono integralmente imponibili. Naturalmente vale il principio di competenza, perciಠla data di incasso non èrilevante: il maxicanone, ad esempio, va ripartito secondo le stesse regole contabili già descritte.
fisco
IVA e bollo alternativi sulle quietanze di pagamento
Il Testo Unico sull’Imposta di Bollo (DPR 642/1972)stabilisce all’articolo 13 una regola generale: i documenti con i quali un soggetto dichiara di aver ricevuto un corrispettivo sono soggetti ad imposta quando l’ammontare del compenso – al lordo di eventuali ritenute – supera l’importo di 77,47 euro. Un esempio classico èquello delle ricevute rilasciate in seguito a prestazioni occasionali.
Scomputo delle ritenute, al via l’autocertificazione
Alcune categorie di imprenditori e, soprattutto, di artisti e professionisti subiscono come noto una ritenuta sulle rispettive fatture, in genere del 20%.
Revisione degli studi di settore
Gli studi di settore per il 2008, secondo la normativa approvata lo scorso anno, sono stati approvati ed emanati nello scorso 31 dicembre.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VII)
L’unica soluzione per documentare le spese del carburante acquistato al self-service èquella di conservare la ricevuta o scontrino emessa in automatico dal distributore e, in un secondo momento, presentarla al gestore perchè quest’ultimo emetta la fattura inerente l’operazione.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VI)
La tassa di circolazione e la polizza sulla responsabilità civile, che sono escluse da IVA, non sono fatturate, ma per dedurre il costo èsufficiente conservare le relative ricevute.
In tutti i casi, èbene che tali documenti riportino anche la targa del veicolo cui si fa riferimento, per evitare dubbi e contestazioni.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (V)
Per i primi, conta il periodo di competenza della spesa, ossia quello in cui concretamente si èfruito del servizio; per i secondi, conta invece il momento in cui si èconcretamente eseguito il pagamento nei confronti del fornitore.
Se in genere questa distinzione non comporta grandi conseguenze (se un certo giorno si cambia uno pneumatico, quello èsolitamente anche il giorno in cui si paga il gommista), il discorso porta a delle differenze per quelle spese “legate†ad un preciso arco temporale: si tratta tipicamente del bollo, dell’assicurazione, del noleggio, del leasing.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (IV)
Il primo limite riguarda le spese di acquisto: l’eventuale costo che eccede una certa soglia èfiscalmente irrecuperabile.
Questa soglia èpari a € 18.075,99 per autovetture e caravan (€ 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio), a € 4.131,66 per i motocicli e a € 2.065,83 per i ciclomotori. Se il bene èpreso in leasing, questi limiti sono riferiti ai relativi canoni.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (III)
Il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi (DPR 917/1986) distingue, all’articolo 164, tre diverse categorie di mezzi di trasporto a motore, soggette a disciplina differente.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (II)
Tranne che per il bollo e per l’assicurazione (e per l’acquisto, se avviene di seconda mano presso un privato), tutte le voci citate sono soggette ad IVA. àˆ quindi necessario scorporare il valore dell’imposta sul valore aggiunto dal prezzo totale, perchè le norme sull’IVA sono piuttosto diverse da quelle previste per l’IRPEF / IRES.
Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (I)
In generale regna una certa confusione in materia, sia perchè le norme in proposito sono numerose e differenziate, sia perchè le norme stesse hanno subito negli ultimi anni delle modifiche anche caotiche, derivate congiuntamente sia dall’esigenza di aumentare la tassazione che da quella di adeguare la nostra legislazione alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.
Spese di trasferta per i dipendenti
Per il lavoratore, il rimborso-spese puಠavvenire secondo due forme: quella analitica e quella forfettaria (la prima èfiscalmente pi๠svantaggiosa).
àˆ infatti stabilito che se il lavoratore documenta scrupolosamente le spese sostenute, gli èriconosciuta una franchigia sui rimborsi pari a € 15,49 se la trasferta avviene in Italia e di € 25,82 se avviene all’estero.
Guida al trasferimento d’azienda (IX)
Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà ugualmente un’attività d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.
Guida al trasferimento d’azienda (VIII)
Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.
Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.
Guida al trasferimento d’azienda (VII)
Come già accennato, l’operazione èsclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e per questo motivo non deve nemmeno essere fatturata. Puಠessere perಠnecessario da parte sia del cedente che del cessionario presentare le denunce IVA di inizio, variazione o cessazione dell’attività , a seconda dei casi.
In compenso, tale cessione dovrà essere comunicata entro venti giorni all’ufficio del Registro, e naturalmente sconterà l’imposta di registro.
Per calcolare il tributo da versare, che salvo accordi diversi ricade integralmente sull’acquirente (ma il venditore èobbligato in solido), si applicherà l’aliquota minima del 3% su una base imponibile che ècostituita non dal corrispettivo stabilito bensଠdal “valore venale di comune commercio†dell’azienda.