La fattura dalla A alla Z (quinta parte)

Sia per il cedente che per il cessionario, la fattura va conservata per motivi fiscali fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, o del sesto anno se la relativa dichiarazione IVA non èstata presentata oppure èstata dichiarata nulla.

Se in questo frattempo sono iniziate attività  di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, la fattura va conservata fino alla conclusione di tali operazioni, se esse terminano oltre le date indicate.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli imprenditori non agricoli e non “piccoli” (secondo la definizione dell’art. 2083 del Codice Civile), le fatture e tutti gli altri documenti aziendali vanno conservati per dieci anni per gli scopi civilistici, come il loro utilizzo come mezzo di prova nei processi civili e fallimentari.

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La fattura dalla A alla Z (quarta parte)

La fattura deve essere sempre emessa in duplice copia: una da consegnare al cliente e l’altra da conservare da parte dell’emittente.

Esistono due modalità  di emissione: il sistema analogico e quello elettronico. La fattura analogica èquella tradizionale, su carta. La fattura elettronica, invece, èredatta utilizzando un sistema basato sulla firma digitale e sulla marca temporale, in cui sono assicurate sia la provenienza e datazione della fattura, sia la sua immodificabilità  nel tempo. Le caratteristiche tecniche della fattura elettronica sono stabilite da alcuni decreti ministeriali molto dettagliati.

à‰ tuttavia da precisare che la fattura puಠessere emessa in formato elettronico solo se il cliente accetta tale sistema: altrimenti, èobbligatoria l’emissione analogica.

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La fattura dalla A alla Z (terza parte)

Le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti sono dunque da fatturare sempre. Ma quando deve essere emessa la fattura?

La legge stabilisce alcune regole molto precise: se l’operazione consiste in una cessione di beni immobili conta la data dell’atto pubblico di cessione, mentre se si tratta di beni mobili conta la data della loro consegna o spedizione.

Per le prestazioni di servizi, invece, la fattura va emessa al momento dell’incasso del corrispettivo, a meno che non si tratti di forniture continuative (per esempio, un abbonamento all’ADSL) per cui la fattura va emessa periodicamente alle scadenze contrattuali concordate.

In tutti i casi, se la somma viene incassata precedentemente alle date indicate, la fattura va emessa al momento dell’incasso. Se viene incassato un anticipo o un acconto, l’operazione va subito fatturata per l’ammontare dello stesso.

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La fattura dalla A alla Z (seconda parte)

Il requisito cosiddetto “geografico” presenta le conseguenze pi๠complesse, se analizziamo le operazioni che si svolgono a cavallo di pi๠Paesi.

Innanzitutto, occorre distinguere le operazioni di importazione ed esportazione dagli acquisti e cessioni intracomunitarie: con le prime si fa riferimento alle operazioni a cavallo fra l’Italia e uno Stato extracomunitario, mentre nelle seconde èinvece coinvolto un’altra nazione membro della UE.
La legge definisce operazioni imponibili le importazioni, da chiunque siano effettuate (inclusi i privati cittadini), mentre le cessioni all’esportazione costituiscono una categoria a sè stante, le “non imponibili”.

Al momento, gli acquisti intracomunitari sono assimilati alle importazioni, mentre le cessioni intracomunitarie sono associate alle esportazioni.

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La fattura dalla A alla Z (prima parte)

à‰ il documento fiscale di gran lunga pi๠importante, fondamentale tanti ai fini IVA che dell’imposta sui redditi. Alcuni documenti nascono come sue varianti semplificate (la ricevuta fiscale, lo scontrino…), per la redazione di altri i dati delle fatture sono elementi indispensabili (i registri, le dichiarazioni…).

Nonostante questo, sulle modalità  di emissione e sul contenuto delle fatture sono diffusi molti dubbi, e non di rado accade di vedere errori grossolani nella loro compilazione.
Appare dunque utile una guida sulla redazione della fattura, al fine di sgombrare il campo dai dubbi. Poichè la fattura èdescritta dal Testo Unico dell’Imposta sul Valore Aggiunto (DPR 633/1972), sembra necessario offrire alcune definizioni di base.

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Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (seconda parte)

Per determinare l’ammontare dell’agevolazione spettante con l’impiego della “Visco-Sud” occorre innanzitutto determinare, distintamente per ciascuna delle tre categorie di investimenti ammissibili, la differenza fra le spese sostenute nel singolo esercizio e le quote di ammortamento di competenza, senza contare perಠgli ammortamenti riferiti proprio ai nuovi acquisti.

In caso di impresa di nuova costituzione, ovviamente, il sottraendo della differenza descritta sarà  pari a zero.
Il risultato di tali calcoli va poi moltiplicato per l’intensità  d’aiuto.
Ipotizziamo una società  di medie dimensioni che operi a Salerno da diversi anni e che acquisti nel 2009 impianti e macchinari per cinquantamila euro.

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Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (prima parte)

Nel corso degli anni il legislatore fiscale ha dimostrato una fantasia senza limiti per favorire gli investimenti da parte degli imprenditori nazionali ed esteri nelle Regioni pi๠povere e disagiate del nostro Paese.

Non tutti questi strumenti, tuttavia, sono riusciti a soddisfare gli ambiziosi obiettivi prefissati, con dispersione “a pioggia” dei fondi a disposizione e frequente effimerità  degli investimenti eseguiti. Cosicchè, il legislatore èdovuto pi๠volte intervenire per rivedere e talvolta ricostruire da capo queste misure, per renderle pi๠efficaci e adeguate ai tempi.

L’ultimo intervento in ordine di tempo, che ha sostituito ogni soluzione precedente, èstato posto in essere da parte di Vincenzo Visco a partire dal 2007 e fino al 2013, con l’introduzione della cosiddetta “Visco-Sud”, misura confermata dal successore Tremonti.

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Leggi severe contro gli abusi nelle compensazioni

Dato che, per motivi tecnici, non sono sempre facili da individuare, le violazioni dei contribuenti che evitano di pagare le imposte sfruttando in compensazione nel Modello F24 crediti gonfiati quando non inesistenti sono da qualche tempo nel mirino dell’Amministrazione Finanziaria, che sta moltiplicando i controlli in questo specifico ambito.

L’ex viceministro Visco aveva messo a punto un complesso meccanismo di autorizzazione da porre in essere prima di eseguire compensazioni. Con il piano anticrisi, il suo successore Tremonti ha spazzato via tale adempimento (di fatto mai entrato in vigore) e ha preferito puntare su un appesantimento draconiano delle sanzioni a carico del contribuente infedele.

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L’associazione in partecipazione e il patto di cointeressenza

Talvolta puಠverificarsi che un imprenditore necessiti del soccorso finanziario di un’altra persona ma non desideri avere un socio; oppure, al contrario, puಠessere il terzo ad avere interesse ad investire in una piccola impresa senza voler perಠstipulare un vincolo piuttosto impegnativo come sarebbe un contratto di società .

Il Codice Civile, negli articoli dal 2549 al 2554, prevede due istituti (piuttosto simili fra loro) che consentono di coniugare queste esigenze in maniera originale, che si pone al di fuori del consueto dualismo fra conferimenti di capitale proprio e finanziamenti con capitale di credito.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (quarta parte)

Si ègià  accennato al fatto che, qualora in corso d’anno siano superate le soglie di volume d’affari richieste per l’adesione al regime del “forfettino”, si decade dall’agevolazione.
La legge, in particolare, distingue due diverse ipotesi con relative conseguenze.

La regola generale, infatti, èquella secondo cui il superamento della soglia comporta che dall’anno successivo si decada dal regime agevolato.

Se perಠavviene che la soglia èsuperata di oltre il 50%, allora la decadenza dal regime si ha già  nel periodo d’imposta in corso, con effetto retroattivo: questo significa che il contribuente dovrà  per esempio operare a posteriori le liquidazioni IVA dei mesi o trimestri precedenti con gli eventuali versamenti (necessariamente tardivi, con tutte le relative conseguenze), nonchè affrettarsi a compilare le scritture contabili riferite al periodo dal primo gennaio dell’anno in corso in avanti.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)

Una volta rispettati tutti i requisiti, quali sono i vantaggi dell’adesione al “forfettino”?

Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà  perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.

In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000” (questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (seconda parte)

plico di soldi di un pagamento

Quali sono i requisiti che occorre detenere congiuntamente per aderire al “forfettino”?

Innanzitutto ènecessario che si tratti a tutti gli effetti di una nuova iniziativa; essa non deve consistere in alcun modo nella prosecuzione di un’attività  già  eseguita in precedenza sotto altra forma. L’unica eccezione si ha per i professionisti che si mettono in proprio dopo il tirocinio legale.

In secondo luogo, ènecessario che il volume d’affari (determinato secondo le ordinarie regole della legge IVA) non superi determinate soglie: € 30.987,41 per i professionisti e per le imprese che prestano servizi. oppure € 61.974,82 per le imprese che operano cessioni di beni.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (prima parte)

logo dell\'agenzia delle entrate

L’introduzione con la legge Finanziaria dell’anno scorso del regime contabile agevolato per i contribuenti minimi (il cosiddetto “forfettone”, di cui tanto si èparlato) ha spinto il legislatore a spazzare via diversi regimi agevolativi preesistenti che in verità  avevano avuto un ben scarso successo, per sostituirli col nuovo regime cui l’ex-ministro Padoa Schioppa ha puntato con decisione.

Esiste solo un regime agevolato preesistente che èsopravvissuto all’azzeramento del 2007: si tratta del cosiddetto “forfettino”, ossia il regime contabile agevolato per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 13 della L. 388/2000.

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Si chiude il rubinetto dei crediti d’imposta

Giulio Tremonti

“Se dai un credito d’imposta, lo devi coprire”. L’assioma dichiarato nei giorni scorsi dal ministro delle Finanze Giulio Tremonti avrà  probabilmente un impatto enorme sulla filosofia e sui meccanismi di attribuzione di queste forme di agevolazione a privati cittadini e imprese, che negli ultimi anni sono andati moltiplicandosi quasi a dismisura.

Se infatti per anni la regola quasi assoluta era quella dell’automatismo, ora la nuova regola sarà  la presentazione di un’istanza che non avrà  eccessive garanzie di accoglimento.

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Calcoli per l’acconto IVA (seconda parte)

Partita iva

Al fine di determinare l’entità  dell’acconto, il metodo storico ècerto il pi๠semplice da applicare: l’acconto sarà  pari all’88% del debito IVA cosଠcome risultava dalla liquidazione del dicembre 2007 (per i contribuenti mensili) o dal saldo della precedente dichiarazione annuale (per i contribuenti trimestrali).

Coloro che nell’ultimo anno si sono trasformati da “mensili” in “trimestrali” dovranno far riferimento ad una liquidazione fittizia riferita agli ultimi tre mesi del 2007 (come se fossero stati trimestrali già  allora), e il discorso opposto per coloro che hanno subito nel 2008 il passaggio inverso.

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