Per i contribuenti mensili, l’IVA sarà liquidata definitivamente entro il 16 gennaio, mentre per i trimestrali si potrà attendere fino al 16 marzo: ma, pur di fare cassa, il legislatore ha da tempo obbligato i contribuenti a versare un acconto su tali somme, da versare entro il 27 dicembre. Poichè nell’anno corrente questa data cade di sabato, la scadenza slitta a lunedଠ29.
consulenza
Introdotte alcune semplificazioni fiscali
Al di là del merito, emerge con chiarezza la differente filosofia dei due politici: se Visco riteneva pi๠utile contrastare l’evasione fiscale introducendo una serie di limiti e di vincoli di natura adempimentale, Tremonti preferisce puntare invece a potenziare i controlli sostanziali sul territorio.
Il risultato, comunque, èche per le imprese si prospettano da oggi alcune semplificazioni che dovrebbero ridurre il tempo dedicato agli obblighi tributari.
Spese di rappresentanza, nessuna novità (quarta parte)
La prima riguarderà gli obblighi di documentazione: per poter dimostrare la correttezza delle deduzioni effettuate in riferimento alle spese di rappresentanza, l’imprenditore dovrà conservare molti documenti. Oltre alle fatture e gli altri ordinari documenti, infatti, potrà essere richiesta la preparazione di un prospetto in cui si dettaglino tutte le spese di rappresentanza sostenute, nonchè un secondo prospetto che specifichi per ciascun evento cui si èpartecipato (feste, mostre ecc.) le indicazioni sulla durata, sulla natura e persino sui dati anagrafici dei clienti e delle altre personalità che vi hanno partecipato.
Spese di rappresentanza, nessuna novità (terza parte)
La prima categoria ècostituita da quattro tipologie di spese che il decreto classifica sempre come inerenti. Si tratta, in particolare, delle spese per viaggi turistici finalizzati allo svolgimento di attività promozionali, delle spese sostenute per le feste aziendali in occasione delle ricorrenze, delle spese sostenute per le cerimonie di inaugurazione di nuove sedi e, infine, delle spese sostenute in occasione di fiere o mostre.
Spese di rappresentanza, nessuna novità (seconda parte)
Ma le novità pi๠attese sono quelle che interessano l’imposta sui redditi. La Finanziaria ha stabilito due cose in materia: la prima di esse èche il limite per le spese per acquisti di beni integralmente deducibili sale dai previgenti € 25,82 a € 50 di valore unitario (e si èprecisato che si intende come bene unitario anche un insieme composito di oggetti comunque strettamente funzionali fra loro, come un cesto natalizio).
Spese di rappresentanza, nessuna novità
Come tutti sanno, quello delle spese di rappresentanza èun mare magnum nel quale puಠessere celato di tutto. Formalmente, si tratta delle spese sostenute da un imprenditore per favorire la diffusione di una buona immagine di sè e della sua ditta presso gli effettivi o i potenziali clienti.
Testo Unico per la Sicurezza: mancanza di certezze
Molti dubbi, per esempio, si addensano sull’interpretazione dell’articolo 28, che impone diverse novità sul documento di valutazione dei rischi (DVR), che il datore deve approntare per individuare tutti i possibili rischi che incombono sulla salute dei lavoratori e le relative contromisure.
Novità sull’IRAP
àˆ stato stabilito che già dal 2008, infatti, sarà possibile dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive dall’IRPEF o dall’IRES.
E si èaperta un’imprevista finestra anche sul passato, stabilendo un metodo di calcolo piuttosto complesso al fine di richiedere un piccolo rimborso relativo alle imposte sui redditi versate nei passati quarantotto mesi e inerenti i costi del personale e gli interessi passivi (componenti totalmente indeducibili ai fini IRAP).
Strane agevolazioni sugli acconti
Già da settimane si riteneva utile per gli italiani ridurre la portata degli acconti in scadenza il primo dicembre, tenendo conto dell’attuale difficoltà finanziaria che colpisce un po’ tutti; ma passavano le settimane e la scadenza si avvicinava, facendo presagire che non se ne sarebbe fatto nulla.
Invece alla fine l’agevolazione èarrivata: ma la sua formulazione ècosଠbizzarra che fa sorgere diversi interrogativi sulla sua utilità .
IVA di cassa
Secondo le attuali regole, l’IVA costituisce un debito dell’emittente verso l’Erario nel momento stesso in cui egli emette la fattura. Vi sono perಠgià oggi alcune eccezioni: per le fatture emesse verso enti pubblici e per la cessione di alcuni particolari prodotti farmaceutici, esiste la possibilità di richiedere l’esigibilità differita, indicandola direttamente in fattura: il debito d’imposta sorge cosଠsolo quando si incasserà il pagamento dal cliente.
Adesione agli inviti al contraddittorio
Dopo l’accertamento con adesione ordinario e l’adesione ai PVC (processi verbali di constatazione), ora arriva anche la possibilità di aderire agli inviti che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente perchè quest’ultimo possa difendersi in contraddittorio dalle ipotesi di accertamento eseguite dal Fisco.
Software gratuiti da Unioncamere per le piccole e medie imprese
Per l’esattezza, sono stati approntati tre diversi software che le PMI iscritte potranno liberamente scaricare e utilizzare senza alcun onere. Oggi sono solo una quarantina gli enti pronti ad offrire tali servizi, ma entro il 31 dicembre l’iniziativa dovrebbe essere disponibile ovunque.
Il primo applicativo si chiama “Incontrereteâ€: èfinalizzato a favorire l’incontro fra domanda e offerta di attività imprenditoriali.
Diritto d’interpello: quinta parte
All’ente èinfatti riconosciuto dalla legge il diritto di rettificare un suo primo parere con un secondo successivo. In tutti i casi, il secondo parere non puಠessere emesso oltre il termine massimo di centoventi giorni da quando èstata notificata la richiesta d’interpello del contribuente
A questo punto possono verificarsi due situazioni. Se il cittadino non ha ancora posto in essere alcun comportamento in risposta al primo parere, allora il secondo sostituisce a tutti gli effetti il precedente, che ècome se non fosse mai esistito.
Se invece egli ha già agito, allora il secondo parere ègiunto “fuori tempo massimoâ€, e dunque sarà proprio quest’ultimo a doversi considerare come mai emesso.
Diritto d’interpello: quarta parte
Nel nostro Paese vige sempre la libertà di interpretazione: le risposte agli interpelli sono “documenti di prassiâ€, cioètali da persuadere i cittadini a seguire un certo comportamento, ma senza comunque vincolarli. Oltretutto, nemmeno l’ente ètenuto ad uniformarsi, tanto che èfrequente che di fronte a due distinti interpelli, il medesimo ente cambi idea e fornisca un’interpretazione diversa su un caso identico a quello già valutato a suo tempo.
Il contribuente potrà dunque sentirsi libero di uniformarsi o meno all’interpretazione offerta dall’ente. Ma esiste una differenza notevole rispetto al già descritto caso della consulenza rispetto ad una domanda di carattere generale, ed èlegata all’onere della prova.
Diritto d’interpello: terza parte
Egli deve esporre e sottoscrivere il suo caso per iscritto, in carta libera e in esenzione da imposta di bollo, e inviarlo tramite raccomandata oppure consegnarlo a mano all’ente competente, che avrà centoventi giorni per rispondere.
In particolare, se il discorso riguarda un’imposta locale occorrerà riferirsi ovviamente all’ente amministrativo corrispondente, mentre nell’ipotesi di un tributo erariale ci sono varie alternative: se la questione riguarda la materia doganale o problemi legati al catasto, l’interpello andrà inviato rispettivamente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane oppure del Territorio.
Negli altri casi occorrerà riferirsi all’Agenzia delle Entrate, solitamente alla Direzione Regionale, ad eccezione dei casi in cui l’interpellante sia un ente pubblico oppure sia un privato che nell’anno precedente ha ottenuto ricavi superiori a 258 milioni di euro circa, perchè in questo caso la sede competente èquella centrale, a Roma.