Cambiamenti per gli interessi passivi?

pagamento delle tasse

Quando il Governo Prodi introdusse il meccanismo descritto, l’intenzione era quella di spingere le imprese verso un percorso virtuoso. Appare evidente, infatti, che a parità  di condizioni risultano nettamente avvantaggiate le imprese con un reddito operativo lordo pi๠ragguardevole e con un grado di indebitamento inferiore.

Al contrario, le imprese fortemente indebitate (e dunque con un pesante carico di interessi passivi) e con una situazione produttiva infelice, in cui le scarse vendite non consentono di superare abbondantemente i costi operativi (e dunque con un R.O.L. ridotto quando non nullo o negativo) si ritrovano nell’impossibilità  di dedurre buona parte degli oneri finanziari sostenuti.

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Interessi passivi

Si ipotizzi una Srl che nel 2008 abbia interessi attivi per 1.000, interessi passivi per 30.000 e il R.O.L. pari a 50.000. Supponiamo che tutti i proventi siano imponibili e che dunque le regole per la deducibilità  si applichino alla totalità  degli interessi passivi.

Perciಠrisulterà  quanto segue: 1.000 di interessi passivi sono deducibili perchè pari all’ammontare degli interessi attivi. I rimanenti 29.000 devono invece affrontare la prova del R.O.L. Ai fini del calcolo, come detto, esso èincrementato di 10.000 (solo per il 2008) e perciಠraggiunge il valore totale di 60.000.

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Reddito Operativo Lordo e interessi passivi

pagamento delle tasse

Il Reddito Operativo Lordo (R.O.L.) èdato dalla differenza fra i ricavi derivanti all’impresa dallo svolgimento delle sue attività  ordinarie (escludendo dunque interessi attivi, proventi straordinari, rivalutazioni ecc.) e tutte le componenti di costo legate a loro volta all’attività  ordinaria ad eccezione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, che non sono computabili.

Gli interessi passivi che risultano non deducibili perchè eccedenti rispetto agli interessi attivi sono deducibili nell’esercizio esclusivamente fino ad un massimo pari al 30% del R.O.L. cosଠdeterminato. Percià², se essi non raggiungono il famigerato 30% sono integralmente deducibili; se invece superassero tale soglia, la quota eccedente non si puಠdedurre dal reddito.

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Nodo degli interessi passivi (I)

obblighi fiscali

Voce negativa spesso molto pesante nel Conto Economico di molte imprese, gli interessi passivi (derivanti da mutui, obbligazioni, scoperti di conto corrente, contratti di leasing ecc.) sono da anni oggetto di una disciplina fiscale piuttosto tormentata, fra regole di deducibilità  che variano al cambiare dei governi, ma ogni nuova variante introdotta dal legislatore sembra voler sempre pi๠complicare la vita di imprenditori e consulenti, col ricorso a regole di calcolo sempre pi๠astruse.

Nel 2007, il Governo Prodi eliminಠalcune regole molto complesse introdotte da Tremonti nella precedente legislatura, ma sostituendole con altri metodi di calcolo altrettanto complessi se non di pià¹.

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Nuovo fisco per i distretti industriali

ritaglio di una fabbrica italiana

Un vanto del nostro tessuto produttivo sono i distretti industriali: pluralità  di aziende (talvolta anche centinaia) che operano in stretto contatto l’una con l’altra, normalmente operanti nello stesso ramo e integrate fra loro da rapporti di vario genere, come lo svolgimento in comune di determinate funzioni (approvvigionamenti di materie prime, attività  di ricerca e sviluppo ecc.).

Sono diffusi in tutta l’Italia, ma èsoprattutto nel Nord-Est che esse hanno assunto un ruolo-chiave nel prodigioso sviluppo economico di quelle aree.

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Come brevettare un’idea

esempio di brevetto

Per avere maggiori garanzie nello sfruttamento economico di un’invenzione, l’avente diritto puಠrichiedere un’esclusiva sulla stessa. Puಠcioèrichiedere di brevettare l’invenzione, inviando una domanda all’apposito Ufficio Marchi e Brevetti situato a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Perchè un’invenzione sia brevettabile occorre che siano presenti congiuntamente alcuni requisiti. Innanzitutto, com’ ovvio, deve trattarsi di qualcosa di nuovo (cioèprima inesistente) e di originale (cioènon consistente in una lieve modifica di un bene già  esistente); deve poi trattarsi di un bene materiale (quindi sono esclusi i software o le formule matematiche) e industriale (cioèavente l’attitudine ad essere riprodotto in serie: sono escluse perciಠopere d’arte o artigianali).

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Il socio d’opera: art. 2247 del codice civile

due soci che si stringono la mano

Ai sensi dell’art. 2247 del codice civile, l’obbligo fondamentale a carico di ogni socio èquello di effettuare conferimenti a favore della società  di cui fa parte.

Nelle tre tipologie di società  di persone (società  semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), se vi èun accordo fra i soci il conferimento puಠconsistere non in denaro o in beni in natura, bensଠin servizi lavorativi.

Il socio d’opera ècioècolui che presta a favore della società  le sue capacità  manuali o intellettive, consentendo alla società  stessa di risparmiare i costi che deriverebbero dall’impiego di lavoratori dipendenti.

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La distruzione volontaria dei beni

distruzione dei beni

Un caso molto diverso da quello indicato nell’articolo precedente si presenta quando sia l’imprenditore stesso che sceglie deliberatamente di eliminare dal suo patrimonio aziendale un determinato bene: per esempio, una sedia rotta oppure un computer distrutto.

Per superare la già  descritta presunzione di cessione, la legge prevede infatti una disciplina articolata e complessa.

àˆ infatti richiesto di inviare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la distruzione, una comunicazione all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, nella quale occorre precisare data e luogo in cui avverrà  la distruzione, le modalità  della stessa, una descrizione dei beni e il loro valore, determinato sulla base del costo storico.

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La perdita involontaria dei beni

mazzo di scontrini e fatture

La “fuoriuscita” dei beni dell’impresa deve essere giustificata obbligatoriamente da un documento che ne certifichi la cessione (fattura, ricevuta, scontrino fiscale…); in caso di destinazione all’autoconsumo personale o familiare, o comunque a scopi diversi da quelli d’impresa, essa deve essere documentata con autofattura.

In mancanza, subentra la cosiddetta “presunzione di cessione”: l’Amministrazione Finanziaria puಠlecitamente ritenere che l’imprenditore abbia venduto il bene senza fatturare la vendita, e applicare le relative sanzioni.

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Adesione ai processi verbali di constatazione

primo piano di giulio tremonti

Il progressivo successo che la procedura di accertamento con adesione ha ottenuto nel corso dell’ultimo decennio, con vantaggi sia per l’Amministrazione Finanziaria (ridimensionamento dei contenziosi e dei tempi per la riscossione) che per il contribuente (drastica riduzione delle sanzioni), ha spinto nello scorso giugno il ministro Tremonti ad affiancare alla procedura ideata dal collega Visco una seconda procedura, consistente nell’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC), ossia i documenti redatti dai funzionari della Guardia di Finanza al termine di un’ispezione, un accesso, un controllo di fatto negli uffici del contribuente, purchè nell’ambito di un accertamento parziale e non generale.

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Accertamento con adesione (3)

pagamento delle tasse

L’accordo raggiunto fra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente non costituisce la conclusione della procedura dell’accertamento con adesione: occorre ancora un passaggio finale e di importanza capitale, e cioèil perfezionamento.

L’adesione effettuata indica le somme totali dovute dal contribuente: egli potrà  scegliere se versarle in un’unica soluzione oppure rateizzarle (fino a dodici rate trimestrali).

Ebbene, l’accordo èperfezionato solo quando il contribuente versi l’ammontare totale oppure la prima rata entro il termine tassativo di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

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Accertamento fiscale con adesione

accertamento delle tasse

L’istituto èapplicabile ad una generalità  di tributi, ma in linea di massima esso trova principale applicazione per le imposte dirette e per l’IVA.

Come già  accennato, il punto focale della questione èla definizione concordata fra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria sulle imposte effettivamente dovute in relazione ad un dato periodo d’imposta oggetto dell’azione di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Dopo un contraddittorio fra le parti, si arriva alla formulazione di una proposta, cui seguirà  per l’appunto l’“adesione” del contribuente.

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Trasferire i propri beni all’impresa (II)

alcuni beni materiali di una azienda

Una volta individuati i beni che si decide di trasferire all’interno del proprio complesso aziendale per i fini di convenienza fiscale, si tratta di rispettare il meccanismo stabilito dal legislatore per non correre il rischio di incorrere in contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

àˆ necessario, ovviamente, documentare l’acquisto e la data in cui èavvenuto: chi non ha conservato la fattura o un altro documento di prova, dunque, dovrà  rinunciare al beneficio.

I beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri (automobili, imbarcazioni…) saranno valutati sulla base del costo determinato ai fini dell’imposta di registro o di successione, o, in mancanza, sulla base del costo di acquisto.

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Trasferire i propri beni all’impresa (I)

consulenza fiscale in italia

Una delle norme fiscali pi๠interessanti per chi esercita l’attività  di impresa èla possibilità , offerta dall’art. 65 comma 3-bis del DPR 917/1986 (Testo Unico dell’Imposta sui Redditi), di far passare i beni dell’imprenditore dalla sfera privata a quella aziendale.

Questo gli consente di dedurre dal reddito imponibile i relativi costi, nè pi๠nè meno che se i beni in questione fossero stati acquistati direttamente presso terzi nel corso dell’attività  d’impresa.

Il meccanismo, assolutamente conveniente, richiede perಠil rispetto di alcuni requisiti: innanzitutto, esso riguarda esclusivamente l’imprenditore individuale;

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Boom del metodo previsionale per gli acconti

acconti irpef

Manca ancora circa un mese e mezzo rispetto alla scadenza del secondo acconto di IRPEF, IRES e IRAP nonchè dei contributi previdenziali verso l’INPS, ma già  i contribuenti e i consulenti cominciano a valutare il metodo migliore per calcolarne l’ammontare.

Come tutti sanno, il legislatore concede due possibilità  a scelta del contribuente: il metodo storico e il metodo previsionale. Secondo il primo metodo, l’acconto complessivo per l’anno in corso -suddiviso nelle rate di giugno e di novembre – èpari al 99% o al 100% (a seconda dell’imposta) dell’ammontare totale a debito riferito al periodo d’imposta precedente.

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