Lavoro notturno e visite mediche

In tema di lavoro notturno occorre anzitutto precisare che si intende per tale un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Inoltre, in base a quanto previsto dalla legge, devono essere considerati lavoratori notturni anche coloro che svolgono un orario normale giornaliero per almeno 3 ore nel periodo tra le 22:00 e le 06:30.

Per poter svolgere orario di lavoro notturno il lavoratore deve essere ritenuto idoneo a seguito di specifici accertamenti medici.

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Preavviso lavoro domestico

Anche la disciplina del lavoro domestico prevede che in caso di risoluzione del contratto per volontà  di una delle due parti, il contraente che recede deve fornire all’altro soggetto un periodo di preavviso di durata variabile a seconda del caso in cui si tratti di licenziamento o di dimissioni, delle ore di lavoro settimanali previste dal contratto e dell’anzianità  del lavoratore.

In particolare, in caso di licenziamento e di prestazioni che superano le 25 ore settimanali, la durata del preavviso èdi otto giorni di calendario in caso di anzianità  fino a cinque anni e di quindici giorni di calendario in caso di anzianità  oltre i cinque anni.

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Indennità  temporanea infortunio sul lavoro o malattia professionale

Qualora il lavoratore sia temporaneamente costretto ad astenersi dalla svolgimento della prestazione lavorativa a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ha diritto a ricevere dall’Inail un’indennità  giornaliera.

In tal caso la retribuzione durante i primi tre giorni di assenza del lavoratore èa carico del datore di lavoro ed èpari al 60% della retribuzione giornaliera percepita dal dipendente, sempre che il contratto collettivo nazionale o quello individuale non prevedano per il lavoratore stesso delle condizioni pi๠favorevoli.

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Soggetti esclusi dall’ASpI

L’Assicurazione sociale per l’impiego èun istituto introdotto dalla riforma del lavoro e operativo a partire dal 1° gennaio 2013. La sua funzione èquella di fornire un sostegno economico ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la loro occupazione mediante il pagamento di un’indennità  mensile, andando cosଠa sostituire la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e in maniera graduale anche la mobilità  indennizzata.

L’Aspi èriconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato, agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperativa, ai dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche, ai soci lavoratori delle cooperative e ai lavoratori del settore artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.

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ASpI spetta anche in caso di risoluzione consensuale

L’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) èla nuova forma di sostegno economico introdotta dalla riforma del lavoro, destinata a sostituire a partire dal 1° gennaio 2013 la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e in maniera graduale anche la mobilità  indennizzata.

Essa consiste in un’indennità  mensile spettante ai lavoratori subordianti che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà .

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Contributi ASpI e mini ASpI

La riforma del lavoro (legge 92/2012) stabilisce per il finanziamento dell’ASpI, ovvero l’indennità  giornaliera spettante a coloro che sono rimasti senza posto di lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà , l’obbligo di versamento di tre diverse tipologie di contributi: il contributo ordinario, il contributo addizionale e il contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

In particolare, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità  ASpI e mini ASpI posto a carico dei datori di lavoro èpari all’1,61% della retribuzione imponibile.

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Stage senza vincoli di durata e di applicazione

L’articolo 11 del dl n. 138/2011, che ricordiamo aveva posto dei paletti con lo scopo di frenare la pratica di abuso del contratto di stage andando ad imporre dei vincoli di durata e di applicazione, èstato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale per violazione dell’art.117 della Costituzione.

In altre parole, dunque, secondo la Corte, la legge statale in questo caso èandata oltre le sue competenze, invadendo un campo di pertinenza delle Regioni.

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Coefficiente rivalutazione TFR novembre-dicembre 2012

Al fine di garantire al lavoratore dipendente una rivalutazione della quota del TFR accantonata nel corso dell’anno durante il quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro, ogni mese viene stabilito un apposito coefficiente di rivalutazione.

Per il mese di dicembre 2012 èstato fissato un tasso di rivalutazione del 2,961538%. Questo significa quindi che per coloro che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2012, la quota accantonata dal 1° gennaio 2012 fino al giorno della cessazione deve essere rivalutata applicando tale coefficiente e un tasso fisso dell’1,50%.

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Co.co.pro. e requisiti del progetto

Il contratto di collaborazione a progetto, per essere ritenuto tale, deve necessariamente far riferimento ad uno specifico progetto determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore.

Il progetto deve essere puntualmente descritto nel contratto e deve necessariamente essere collegato funzionalmente ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile, anch’esso indicato nel contratto. Inoltre, deve descrivere l’attività  svolta dal collaboratore ai fini del raggiungimento del risultato finale.

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Trasformazione co.co.pro. in contratto a tempo indeterminato

La Legge 92/2012, valida per i contratti di collaborazione a progetto stipulati a partire dal 18 luglio 2012, prevede la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato di tutte quelle collaborazioni in cui manca l’individuazione di uno specifico progetto, in considerazione del fatto che quest’ultimo costituisce parte integrante della fattispecie contrattuale.

A fronte di cià², dunque, il personale ispettivo potrà  procedere alla riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, informando al contempo i competenti istituti di previdenza, qualora non ravvisi nel contratto uno specifico progetto, oppure nel caso in cui questo sia presente ma non abbia le caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento.

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Retribuzione contratto a progetto dopo riforma del lavoro

Tra le novità  apportate dalla legge 92/2012 alla disciplina del contratto di collaborazione a progetto figura anche quella riguardante il compenso economico spettante ai collaboratori.

Al riguardo, in particolare, la norma stabilisce che questo non puಠessere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività  dai contratti collettivi nazionali per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

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Contratto a progetto inapplicabile ad alcuni lavori

Il Ministero del Lavoro attraverso con la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ammissibilità  del contratto di collaborazione a progetto.

In tema di co.co.pro, ricordiamo, la normativa attualmente in vigore prevede che tale tipologia contrattuale debba riferirsi unicamente ad un progetto specifico collegato ad un risultato finale che si intende perseguire. Il progetto deve inoltre essere descritto nel contratto e deve essere obiettivamente verificabile.

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Reperibilità  del lavoratore dipendente

La reperibilità  èun istituto in virt๠del quale il lavoratore dipendente risulta a disposizione del suo datore di lavoro oltre il normale orario di lavoro allo scopo di garantire la continuità  dei servizi, della produzione o la sicurezza degli impianti.

In altre parole, durante il periodo di reperibilità  il lavoratore deve poter essere immediatamente rintracciato dal suo datore di lavoro e deve poter giungere sul posto di lavoro entro breve per compiere la sua prestazione lavorativa in virt๠di esigenze improvvise e non prevedibili.

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Versamento acconto imposta TFR

I datori di lavoro alla fine di ogni anno solare, precisamente entro il 16 dicembre, sono chiamati ad effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sui rendimenti dei trattamenti di fine rapporto maturati dai loro dipendenti al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Successivamente, entro il 16 febbraio dell’anno successivo, gli stessi datori di lavoro sono chiamati a versare il saldo dell’imposta, essendo quello di dicembre solo un anticipo. I termini per effettuare tale versamento sono stati stabiliti dalla riforma della previdenza complementare n. 47/2000.

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Assegnazione mansioni superiori

In base a quanto previsto dall’articolo 2103 del Codice Civile, il lavoratore che viene adibito a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività  svolta.

L’assegnazione, inoltre, diviene definitiva una volta trascorso un determinato periodo di tempo stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento e che in ogni caso non puಠessere superiore a tre mesi, questo sempre che l’assegnazione di mansioni superiori non abbia avuto luogo a fronte della necessità  di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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